Reddito di libertà, come funziona il Fondo per le donne vittime di violenza

Reddito di Libertà:
requisiti, modalità di presentazione delle domande e operatività del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Riferimenti normativi
Decreto Ministro per la Famiglia 2 dicembre 2024; Legge 30 dicembre 2023, n. 213; Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; Legge 17 luglio 2020, n. 77; DPCM del 17 dicembre 2020; Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, Legge 4 agosto 2006, n. 248; Circolare Inps n. 54 del 5 marzo 2005; Circolare Inps n. 166 del 8 novembre 2021; Messaggio Inps n. 1429 del 7 maggio 2025; Messaggio Inps n. 1053 del 7 marzo 2022; Messaggio Inps n. 2453 del 16 giugno 2022; Messaggio Inps n. 3363 del 13 settembre 2022; Messaggio Inps n. 4352 del 7 dicembre 2021.

 

Il Reddito di Libertà, previsto dal Decreto 2/12/2024 del Dipartimento per le Pari Opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2025, consiste in un contributo economico stabilito attualmente nella misura massima di 500 euro mensili (6000 euro annui) pro capite, versato in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere in modo prioritario le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo delle/dei figlie/figli minori di donne vittime di violenza in condizione di povertà, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi sociali.
La misura non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l’ADI – Assegno Di Inclusione.
La legge di Bilancio del 2024 ha reso strutturale il Reddito di Libertà disponendo (comma 187 dell’art. 1) che al fine di incrementare la misura del reddito di libertà […] per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo [per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza] è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Le risorse […] sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Specifiche e i chiarimenti derivanti dal Messaggio Inps n. 1429 del 7 maggio 2025

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