APPROFONDIMENTO FIRST CISL
a cura della Struttura nazionale Donne e Politiche di parità e di genere
Novità nel calcolo dell’indennità per congedo parentale
Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 20 luglio 2022); Direttiva Europea 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2001); messaggio Inps n. 3066/2022; Circolare Inps n. 40/2013; Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 6 settembre 2022; Circolare Inps n. 122 del 27 ottobre 2022.
Congedo di paternità obbligatorio
A decorrere dal 13 agosto 2022 il padre lavoratore dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi, anche non continuativi:
• per la nascita, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi,
• in caso di morte perinatale,
• per adozione e/o affidamento, entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia (adozione internazionale) della/del minore.
Una delle novità previste dal Decreto legislativo riguarda il congedo di paternità obbligatorio che sostituisce il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla Legge n. 92/2012 e stabilizzati dalla Legge di Bilancio 2022.
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Congedo parentale per genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti
Il Decreto legislativo 105/2022, sempre con decorrenza 13 agosto 2022, ha apportato delle novità anche per quanto riguarda il congedo parentale:
• periodi indennizzabili e relativa età della/del minore;
• base di calcolo della retribuzione.
Il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età della bambina o del bambino, rispetto ai 6 anni precedentemente previsti.
Cambia anche il numero massimo di mesi indennizzabili che, complessivamente, possono arrivare, in totale, fino a 9 (quindi non più 6); 3 dei 9 mesi non sono trasferibili da un genitore all’altro.
A differenza delle precedenti disposizioni, e come previsto per il congedo obbligatorio di maternità/paternità, nella base di calcolo della retribuzione, sulla quale si computa il 30%, rientra anche il rateo giornaliero relativo:
• alla tredicesima (gratifica natalizia)
• agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori.
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Leggi l’approfondimento completo – Circolare n. 143 del 17 novembre 2022