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Prestazioni

Fondi di Solidarietà

A.-

Programmi di formazione:

programmi formativi di riconversione

o riqualificazione professionale del personale (copertura della

retribuzione giornaliera)

B-

Riduzione o sospensione attività lavorativa (Solidarietà)

trattamento di sostegno del reddito, denominato “assegno

ordinario” (v. tabella A):

nella misura pari al 60% della retribuzione lorda mensile, su

base annua, che avrebbe percepito il lavoratore per le ore

non lavorate, nel limite dei massimali previsti (Fondo ABI e

Servizio riscossione dei tributi)

nella misura pari all’80% della retribuzione lorda mensile, su

base annua, che avrebbe percepito il lavoratore per le ore

non lavorate, nel limite dei massimali previsti (Fondo

FEDERCASSE e ASSICURATIVO)

Le causali e la conseguente durata massima sono le

medesime disciplinate in materia di integrazione salariale (13,

ovvero sino a 52, settimane nel biennio mobile; 24 mesi nel

quinquennio mobile)

L’accesso delle aziende a tali prestazioni di sostegno al reddito,

avviene tenuto conto di criteri di turnazione e secondo un principio

di proporzionalità delle richieste che pervengono nell’anno al

Comitato Amministratore.

restazioni straordinarie

Trattamento mensile di sostegno del reddito, denominato “assegno

straordinario”, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione

del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di accesso alla

pensione

(sostanzialmente

accompagna

i

lavoratori

al

pensionamento), nel limite massimo di 60 mesi (5 anni). (

*

) (

**

)

Prestazioni ordinarie

8

F

EDERAZIONE

I

TALIANA

R

ETIDEI

S

ERVIZIDEL

T

ERZIARIO

BANCHE -ASSICURAZIONI -RISCOSSIONI -AUTHORITIES

Prestazioni straordinarie

(

*

)

In vigenza del regime in materia pensionistica c.d. “Quota100”, è ammesso l’accesso alle prestazioni

straordinarie sulla base di tali requisiti, in presenza di specifici accordi collettivi con garanzie sui livelli

occupazionali.

(

**

) Per effetto dell’introduzione nel regime pensionistico anticipato della c.d. “finestra” trimestrale (termine

efficacia al 31/12/2026), la contribuzione correlata verrà versata solo sino alla data di maturazione dei requisiti

contributivi utili al diritto.