Prestazioni
Fondi di Solidarietà
A.-
Programmi di formazione:
programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale del personale (copertura della
retribuzione giornaliera)
B-
Riduzione o sospensione attività lavorativa (Solidarietà)
–
trattamento di sostegno del reddito, denominato “assegno
ordinario” (v. tabella A):
•
nella misura pari al 60% della retribuzione lorda mensile, su
base annua, che avrebbe percepito il lavoratore per le ore
non lavorate, nel limite dei massimali previsti (Fondo ABI e
Servizio riscossione dei tributi)
•
nella misura pari all’80% della retribuzione lorda mensile, su
base annua, che avrebbe percepito il lavoratore per le ore
non lavorate, nel limite dei massimali previsti (Fondo
FEDERCASSE e ASSICURATIVO)
•
Le causali e la conseguente durata massima sono le
medesime disciplinate in materia di integrazione salariale (13,
ovvero sino a 52, settimane nel biennio mobile; 24 mesi nel
quinquennio mobile)
L’accesso delle aziende a tali prestazioni di sostegno al reddito,
avviene tenuto conto di criteri di turnazione e secondo un principio
di proporzionalità delle richieste che pervengono nell’anno al
Comitato Amministratore.
restazioni straordinarie
Trattamento mensile di sostegno del reddito, denominato “assegno
straordinario”, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione
del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di accesso alla
pensione
(sostanzialmente
accompagna
i
lavoratori
al
pensionamento), nel limite massimo di 60 mesi (5 anni). (
*
) (
**
)
Prestazioni ordinarie
8
F
EDERAZIONE
I
TALIANA
R
ETIDEI
S
ERVIZIDEL
T
ERZIARIO
BANCHE -ASSICURAZIONI -RISCOSSIONI -AUTHORITIES
Prestazioni straordinarie
(
*
)
In vigenza del regime in materia pensionistica c.d. “Quota100”, è ammesso l’accesso alle prestazioni
straordinarie sulla base di tali requisiti, in presenza di specifici accordi collettivi con garanzie sui livelli
occupazionali.
(
**
) Per effetto dell’introduzione nel regime pensionistico anticipato della c.d. “finestra” trimestrale (termine
efficacia al 31/12/2026), la contribuzione correlata verrà versata solo sino alla data di maturazione dei requisiti
contributivi utili al diritto.