APPROFONDIMENTO FIRST CISL
a cura della Struttura nazionale Donne e Politiche di parità e di genere
Nessun riproporzionamento in caso di part time verticale o misto superiore al 50%
Riferimenti normativi
Legge 104/1992 e succ. mod. e integr.; Circolare Inps n. 45 del 19 marzo 2021; Messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018; Messaggio Inps n. 16866 del 28 giugno 2007
L’Inps, con la recente Circolare n. 45/2021, ha fornito nuove e importanti istruzioni sull’utilizzo dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/92, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità grave e delle o dei loro caregiver, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. L’Inps era già intervenuta sulla questione nel 2018 (v. Messaggio Inps n. 3114/2018), fornendo alcuni chiarimenti circa le modalità di riproporzionamento dei suddetti permessi in caso di lavoro part time. L’attuale, ulteriore, intervento dell’Istituto di previdenza si è reso necessario a seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione e delle relative precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In considerazione di ciò, l’Inps ha chiarito che in caso di part time verticale o misto superiore al 50% i permessi L. 104/92 non devono essere riproporzionati. Al termine delle nuove disposizioni, si riporta una sintesi delle principali agevolazioni previste dalla Legge 104/92.