APPROFONDIMENTO FIRST CISL
a cura della Struttura nazionale Donne e Politiche di parità e di genere
Agevolazione contributiva per lavoratrici madri e novità per la domanda di astensione obbligatoria di maternità flessibile o posticipata
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310 del 31/12/2021; Circolare Inps n. 102 del 19/09/2022; Legge 8 marzo 2000 n. 53 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2000; Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2001); Circolare INPS n. 106 del 29 settembre 2022
Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri
La Legge di Bilancio, ha previsto all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato.
Secondo la norma, resterà invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità e, anche nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, a condizione che questo avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Un beneficio che, per la prima volta, non incide sul costo del lavoro ma è volto unicamente ad incrementare la retribuzione netta spettante alla dipendente, senza alcun aggravio per le aziende.
Ricordiamo che la decontribuzione è solo una delle misure previste dalla Legge di Bilancio per promuovere la parità di genere. Nel ventaglio delle iniziative dedicate all’occupazione femminile, la sopracitata Legge ha previsto anche l’incremento della dotazione del Fondo per la parità salariale da impiegare in azioni positive per il sostegno all’occupazione femminile, attraverso la definizione di procedure per la certificazione della parità di genere.
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Nuove regole per la fruizione del congedo di maternità
Le novità, che si applicheranno sia alle lavoratrici dipendenti che a quelle iscritte alla gestione separata, sono contenute nella Circolare INPS n. 106 del 29 settembre 2022, che cambia le regole per fruire del congedo di maternità:
• dopo l’ottavo mese
• oppure interamente dopo il parto.
In ambedue i casi resta per la lavoratrice l’onere di dover acquisire la documentazione sanitaria che legittima il rinvio del periodo di fruizione del congedo di maternità.
Non sarà però più necessario inviare la documentazione tramite raccomandata alla sede INPS territorialmente competente, ma basterà consegnarla alla propria datrice o al proprio datore di lavoro o committente.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 10180/2013 chiarisce, infatti, che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell’INPS, ma solo sulle eventuali responsabilità dell’impresa o del committente.
Viene meno anche la necessità di produrre all’INPS la dichiarazione della datrice o del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura della medica o del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro.
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