

Capitolo 2
R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali)
(art.19 statuto dei lavoratori)
REQUISITI per la Costituzione
(
art. 15 Accordo ABI
)
L’accordo ABI
stabilisce
che presso ciascuna unità produttiva che occupi
più di 15 dipendenti
,
i lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale stipulante, purché
in numero
non inferiore ad 8
– possono costituire, nel loro ambito, una
rappresentanza sindacale
aziendale dell’organizzazione di appartenenza
.
I lavoratori a tempo parziale si computano
come unità intere indipendentemente dalla durata della loro prestazione lavorativa.
UNITA’ PRODUTTIVA
(art. 24 Accordo ABI)
Per unità produttive si intendono:
a) la direzione generale o centrale;
b) il centro contabile (meccanografico od elettronico);
c) il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie,
uffici, ecc.) operanti nell’ambito dello stesso comune.
COMPITI
(art.51 regolamento First Cisl)
Sono compiti della RSA:
l'esercizio dell'attività contrattuale in azienda di concerto con gli organi della
Federazione competenti territorialmente e con le Sas di Complesso di riferimento;
promuovere, d'intesa con le competenti strutture della Federazione, le adesioni alla
Organizzazione;
rappresentare la Federazione in Azienda.