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Capitolo 2

R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali)

(art.19 statuto dei lavoratori)

REQUISITI per la Costituzione

(

art. 15 Accordo ABI

)

L’accordo ABI

stabilisce

che presso ciascuna unità produttiva che occupi

più di 15 dipendenti

,

i lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale stipulante, purché

in numero

non inferiore ad 8

– possono costituire, nel loro ambito, una

rappresentanza sindacale

aziendale dell’organizzazione di appartenenza

.

I lavoratori a tempo parziale si computano

come unità intere indipendentemente dalla durata della loro prestazione lavorativa.

UNITA’ PRODUTTIVA

(art. 24 Accordo ABI)

Per unità produttive si intendono:

a) la direzione generale o centrale;

b) il centro contabile (meccanografico od elettronico);

c) il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie,

uffici, ecc.) operanti nell’ambito dello stesso comune.

COMPITI

(art.51 regolamento First Cisl)

Sono compiti della RSA:

l'esercizio dell'attività contrattuale in azienda di concerto con gli organi della

Federazione competenti territorialmente e con le Sas di Complesso di riferimento;

promuovere, d'intesa con le competenti strutture della Federazione, le adesioni alla

Organizzazione;

rappresentare la Federazione in Azienda.