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segretari dell’organo di coordinamento cui fa capo la RSA promotrice

dell’assemblea.

I nominativi e le qualifiche dei predetti 2 dirigenti sindacali

dovranno essere

preventivamente comunicati per iscritto dalla RSA che ha indetto la riunione, alla

Direzione aziendale competente.

I dirigenti delle RSA promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i

provvedimenti necessari al fine di garantire alla Direzione aziendale competente un

regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni.

Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni

(Art.29 Accordo ABI)

1. Unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti:

i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore

annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto

previsto

all’art. 26, comma 2 – 3 – 4 - 5, ed all’art. 27 e relativa nota a verbale

.

Le riunioni di cui sopra sono indette,

singolarmente o congiuntamente

, dai sindacati

territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente

accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali

promotrici,

un dirigente sindacale esterno

, previa comunicazione scritta del suo

nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale

competente: tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa nell’ambito dei

componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale, ovvero fra i

segretari dell’organo di coordinamento delle proprie RSA presso l’impresa

interessata

.

2. Unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti:

possono partecipare,

nel limite di 5 ore annue

, alle assemblee indette presso l’unità

produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta a norma del

presente accordo, assicurando comunque l’operatività degli sportelli.

3. Unità produttive che occupino fino a 2 dipendenti:

i dipendenti possono partecipare,

nei limiti di 5 ore annue e di 2 volte l’anno

, alle

assemblee

nella unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia

indetta

a norma del presente accordo.

DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano che - secondo le assicurazioni

già, a suo tempo, fornite al riguardo - le RSA, nell’esercizio della facoltà di stabilire,

con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l’orario di

lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di

servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle

Direzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa.