

segretari dell’organo di coordinamento cui fa capo la RSA promotrice
dell’assemblea.
I nominativi e le qualifiche dei predetti 2 dirigenti sindacali
dovranno essere
preventivamente comunicati per iscritto dalla RSA che ha indetto la riunione, alla
Direzione aziendale competente.
I dirigenti delle RSA promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i
provvedimenti necessari al fine di garantire alla Direzione aziendale competente un
regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni.
Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni
(Art.29 Accordo ABI)
1. Unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti:
i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore
annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto
previsto
all’art. 26, comma 2 – 3 – 4 - 5, ed all’art. 27 e relativa nota a verbale
.
Le riunioni di cui sopra sono indette,
singolarmente o congiuntamente
, dai sindacati
territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali
promotrici,
un dirigente sindacale esterno
, previa comunicazione scritta del suo
nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale
competente: tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa nell’ambito dei
componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale, ovvero fra i
segretari dell’organo di coordinamento delle proprie RSA presso l’impresa
interessata
.
2. Unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti:
possono partecipare,
nel limite di 5 ore annue
, alle assemblee indette presso l’unità
produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta a norma del
presente accordo, assicurando comunque l’operatività degli sportelli.
3. Unità produttive che occupino fino a 2 dipendenti:
i dipendenti possono partecipare,
nei limiti di 5 ore annue e di 2 volte l’anno
, alle
assemblee
nella unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia
indetta
a norma del presente accordo.
DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano che - secondo le assicurazioni
già, a suo tempo, fornite al riguardo - le RSA, nell’esercizio della facoltà di stabilire,
con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l’orario di
lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di
servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle
Direzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa.