Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 78 Next Page
Page Background

Capitolo 4

Diritto di assemblea

(

art.20 Statuto dei Lavoratori)

Assemblee del personale

(

art.26 Accordo ABI)

1.

Nelle

unità produttive

con più di 15 dipendenti

i lavoratori hanno diritto di riunirsi,

durante o fuori l’orario di lavoro nei limiti di

10 ore annue

per le quali viene

conservata la normale retribuzione.

2.

Le riunioni

possono riguardare

la generalità dei lavoratori occupati nell’unità

produttiva o gruppi di essi e

sono indette

, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA

con ordine del giorno su materie d’interesse sindacale, nonché su materie attinenti al

rapporto di lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate

alla Direzione aziendale competente

con un preavviso di almeno 48 ore

. In

casi

urgenti

, tale preavviso può essere abbreviato d’accordo con la Direzione aziendale

competente.

3.

L’ora ed il locale della riunione

devono essere preventivamente concordati tra le RSA

promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente.

4.

Le riunioni indette durante l’orario di lavoro

possono svolgersi esclusivamente dopo

l’intervallo meridiano rispettando le condizioni e i limiti previsti in caso di

effettuazione durante l’orario di sportello.

Va comunque assicurato il servizio delle

cassette di sicurezza.

5.

Le riunioni possono svolgersi

presso la Direzione generale o centrale e il centro

contabile (meccanografico od elettronico) anche durante l’orario di lavoro

antimeridiano a condizione che le riunioni medesime:

si svolgano in locali diversi da quelli aperti al pubblico;

non incidano sulla operatività dello sportello ove la Direzione generale centrale

svolga anche funzioni di Direzione di sede.

Assemblee in orario di sportello

(

art.27 Accordo ABI)