

Capitolo 4
Diritto di assemblea
(
art.20 Statuto dei Lavoratori)
Assemblee del personale
(
art.26 Accordo ABI)
1.
Nelle
unità produttive
con più di 15 dipendenti
i lavoratori hanno diritto di riunirsi,
durante o fuori l’orario di lavoro nei limiti di
10 ore annue
per le quali viene
conservata la normale retribuzione.
2.
Le riunioni
possono riguardare
la generalità dei lavoratori occupati nell’unità
produttiva o gruppi di essi e
sono indette
, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA
con ordine del giorno su materie d’interesse sindacale, nonché su materie attinenti al
rapporto di lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate
alla Direzione aziendale competente
con un preavviso di almeno 48 ore
. In
casi
urgenti
, tale preavviso può essere abbreviato d’accordo con la Direzione aziendale
competente.
3.
L’ora ed il locale della riunione
devono essere preventivamente concordati tra le RSA
promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente.
4.
Le riunioni indette durante l’orario di lavoro
possono svolgersi esclusivamente dopo
l’intervallo meridiano rispettando le condizioni e i limiti previsti in caso di
effettuazione durante l’orario di sportello.
Va comunque assicurato il servizio delle
cassette di sicurezza.
5.
Le riunioni possono svolgersi
presso la Direzione generale o centrale e il centro
contabile (meccanografico od elettronico) anche durante l’orario di lavoro
antimeridiano a condizione che le riunioni medesime:
si svolgano in locali diversi da quelli aperti al pubblico;
non incidano sulla operatività dello sportello ove la Direzione generale centrale
svolga anche funzioni di Direzione di sede.
Assemblee in orario di sportello
(
art.27 Accordo ABI)