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Nelle

unità produttive

con orario di sportello

superiore alle 5 ore

con utilizzo totale o

parziale del periodo eccedente le 5 ore dopo l’intervallo meridiano

le RSA hanno

facoltà di indire assemblee in concomitanza con l’orario di sportello pomeridiano.

Dette assemblee dovranno avere durata

non inferiore ad 1 ora ciascuna

e coprire

integralmente l’orario di sportello

(tranne nei casi in cui le assemblee riguardino

succursali nelle quali il termine dell’orario di sportello si protragga

oltre le ore 17.00

e

a condizione che sia assicurata dai lavoratori delle succursali interessate l’operatività

dello sportello per tutto l’orario di apertura dello stesso).

Tale facoltà può essere esercitata in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre

volte l’anno per ogni sigla stipulante il presente accordo.

Tale previsione non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di

lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini della regolare operatività dei

servizi di sportello e sempreché dette riunioni possano svolgersi in locali diversi da

quelli aperti al pubblico.

Le RSA dovranno comunicare alla Direzione aziendale competente, con un

minimo di

3 giorni lavorativi interi di preavviso

, la data proposta per lo svolgimento

dell’assemblea e la sua durata, anche al fine di un’adeguata informativa all’utenza da

parte della Direzione aziendale competente. In casi eccezionali e di particolare

urgenza tale preavviso può essere ridotto, d’accordo con la Direzione aziendale

competente,

purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa

all’utenza.

Dette assemblee non potranno comunque coincidere con:

il giorno 27 di ciascun mese

(o la giornata lavorativa immediatamente precedente,

laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del

pagamento degli stipendi e delle pensioni, quell’altro giorno del mese che a tali fini

sarà individuato aziendalmente per le unità produttive interessate;

la fine del mese

(o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta

giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato

aziendalmente per le unità produttive interessate;

gli ultimi 2 giorni

utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo

autotassazione

.

Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni

(

Art.28 Accordo ABI)

Alle assemblee possono partecipare, in numero complessivamente non superiore 2:

dirigenti sindacali facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle

organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo che abbiano costituito

proprie RSA;