

Nelle
unità produttive
con orario di sportello
superiore alle 5 ore
con utilizzo totale o
parziale del periodo eccedente le 5 ore dopo l’intervallo meridiano
le RSA hanno
facoltà di indire assemblee in concomitanza con l’orario di sportello pomeridiano.
Dette assemblee dovranno avere durata
non inferiore ad 1 ora ciascuna
e coprire
integralmente l’orario di sportello
(tranne nei casi in cui le assemblee riguardino
succursali nelle quali il termine dell’orario di sportello si protragga
oltre le ore 17.00
e
a condizione che sia assicurata dai lavoratori delle succursali interessate l’operatività
dello sportello per tutto l’orario di apertura dello stesso).
Tale facoltà può essere esercitata in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre
volte l’anno per ogni sigla stipulante il presente accordo.
Tale previsione non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di
lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini della regolare operatività dei
servizi di sportello e sempreché dette riunioni possano svolgersi in locali diversi da
quelli aperti al pubblico.
Le RSA dovranno comunicare alla Direzione aziendale competente, con un
minimo di
3 giorni lavorativi interi di preavviso
, la data proposta per lo svolgimento
dell’assemblea e la sua durata, anche al fine di un’adeguata informativa all’utenza da
parte della Direzione aziendale competente. In casi eccezionali e di particolare
urgenza tale preavviso può essere ridotto, d’accordo con la Direzione aziendale
competente,
purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa
all’utenza.
Dette assemblee non potranno comunque coincidere con:
il giorno 27 di ciascun mese
(o la giornata lavorativa immediatamente precedente,
laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del
pagamento degli stipendi e delle pensioni, quell’altro giorno del mese che a tali fini
sarà individuato aziendalmente per le unità produttive interessate;
la fine del mese
(o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta
giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato
aziendalmente per le unità produttive interessate;
gli ultimi 2 giorni
utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo
autotassazione
.
Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni
(
Art.28 Accordo ABI)
Alle assemblee possono partecipare, in numero complessivamente non superiore 2:
dirigenti sindacali facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo che abbiano costituito
proprie RSA;