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Capitolo 3

Locali per le RSA

(

art.27 Statuto dei Lavoratori e art. 21 Accordo ABI)

Nelle unità produttive

con almeno 200 lavoratori

, la Direzione aziendale competente pone

permanentemente a disposizione

delle RSA per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo

locale comune

all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa

.

Nelle unità produttive con un numero di lavoratori

inferiore a 200

, le rappresentanze

sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ogniqualvolta ne facciano

richiesta con breve

preavviso

, di un locale idoneo per le loro riunioni.