

Capitolo 3
Locali per le RSA
(
art.27 Statuto dei Lavoratori e art. 21 Accordo ABI)
Nelle unità produttive
con almeno 200 lavoratori
, la Direzione aziendale competente pone
permanentemente a disposizione
delle RSA per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo
locale comune
all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa
.
Nelle unità produttive con un numero di lavoratori
inferiore a 200
, le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ogniqualvolta ne facciano
richiesta con breve
preavviso
, di un locale idoneo per le loro riunioni.