

Capitolo 7
Organo di Coordinamento
COSTITUZIONE
(
art. 17 Accordo ABI
)
Quando nella stessa azienda risultino costituite più RSA della medesima organizzazione
sindacale, le stesse possono istituire un proprio
organo di coordinamento.
La costituzione dell’organo di coordinamento va comunicata, per il tramite dell’organizzazione
sindacale di appartenenza, alla Direzione aziendale competente mediante lettera
raccomandata
a.r.
con le firme:
di
non meno di 8 componenti
la rappresentanza stessa per la RSA;
dei
componenti la segreteria
dell’organo di coordinamento.
Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive
Organizzazioni sindacali, e comunque per un massimo di quattro anni, trascorso il quale la comunicazione di
cui al comma precedente deve essere rinnovata.
SEGRETARI O.D.C. E RELATIVI PERMESSI SINDACALI
(
art. 17 Accordo ABI
)
Ai dirigenti RSA, oltre a quanto già previsto relativamente ai permessi sindacali, sono concessi
permessi retribuiti nella misura di
3 giorni all’anno
(2 giorni all’anno nel caso di imprese che
operino nell’ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe)
per la partecipazione alle
riunioni dell’organo di coordinamento
.
Ai dirigenti di cui sopra che siano
anche preposti alle segreterie degli organi di
coordinamento
sono concessi, in sostituzione di quanto sopra previsto, permessi retribuiti nei
limiti di:
un segretario
per ciascun organo di coordinamento costituito nell’ambito di un’impresa
che occupi complessivamente fino a 1.000 dipendenti
a cui spettano 15 ore mensili
;