Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 78 Next Page
Page Background

Capitolo 7

Organo di Coordinamento

COSTITUZIONE

(

art. 17 Accordo ABI

)

Quando nella stessa azienda risultino costituite più RSA della medesima organizzazione

sindacale, le stesse possono istituire un proprio

organo di coordinamento.

La costituzione dell’organo di coordinamento va comunicata, per il tramite dell’organizzazione

sindacale di appartenenza, alla Direzione aziendale competente mediante lettera

raccomandata

a.r.

con le firme:

di

non meno di 8 componenti

la rappresentanza stessa per la RSA;

dei

componenti la segreteria

dell’organo di coordinamento.

Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive

Organizzazioni sindacali, e comunque per un massimo di quattro anni, trascorso il quale la comunicazione di

cui al comma precedente deve essere rinnovata.

SEGRETARI O.D.C. E RELATIVI PERMESSI SINDACALI

(

art. 17 Accordo ABI

)

Ai dirigenti RSA, oltre a quanto già previsto relativamente ai permessi sindacali, sono concessi

permessi retribuiti nella misura di

3 giorni all’anno

(2 giorni all’anno nel caso di imprese che

operino nell’ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe)

per la partecipazione alle

riunioni dell’organo di coordinamento

.

Ai dirigenti di cui sopra che siano

anche preposti alle segreterie degli organi di

coordinamento

sono concessi, in sostituzione di quanto sopra previsto, permessi retribuiti nei

limiti di:

un segretario

per ciascun organo di coordinamento costituito nell’ambito di un’impresa

che occupi complessivamente fino a 1.000 dipendenti

a cui spettano 15 ore mensili

;