

DISTACCHI DEI SEGRETARI
DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO
(
art. 19 Accordo ABI
)
Fermo quanto previsto dall’art. 17, nei gruppi bancari che occupino almeno 3.500
dipendenti, è riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente
accordo, a condizione che abbia costituito l’organo di coordinamento almeno presso una
delle imprese del gruppo, la possibilità di distaccare a tempo pieno segretari degli organi di
coordinamento nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2011, della tabella che segue:
I segretari di organo di coordinamento distaccati a tempo pieno secondo le previsioni che
precedono
devono far parte della delegazione sindacale di gruppo
.
I distacchi di cui sopra saranno riconosciuti annualmente tenendo conto dell’organico
complessivo e dei livelli di rappresentatività sindacale presso ciascun gruppo bancario al
31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Tali dati verranno tempestivamente forniti da ciascuna capogruppo interessata ai rispettivi
organismi sindacali e alle relative segreterie nazionali, nonché, per conoscenza, all’ABI.