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DISTACCHI DEI SEGRETARI

DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO

(

art. 19 Accordo ABI

)

Fermo quanto previsto dall’art. 17, nei gruppi bancari che occupino almeno 3.500

dipendenti, è riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente

accordo, a condizione che abbia costituito l’organo di coordinamento almeno presso una

delle imprese del gruppo, la possibilità di distaccare a tempo pieno segretari degli organi di

coordinamento nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2011, della tabella che segue:

I segretari di organo di coordinamento distaccati a tempo pieno secondo le previsioni che

precedono

devono far parte della delegazione sindacale di gruppo

.

I distacchi di cui sopra saranno riconosciuti annualmente tenendo conto dell’organico

complessivo e dei livelli di rappresentatività sindacale presso ciascun gruppo bancario al

31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Tali dati verranno tempestivamente forniti da ciascuna capogruppo interessata ai rispettivi

organismi sindacali e alle relative segreterie nazionali, nonché, per conoscenza, all’ABI.