

due segretari
per ciascun organo di coordinamento costituito nell’ambito di un’impresa
che occupi complessivamente da 1.001 a 3.000 dipendenti
a cui spettano 19 ore mensili
tre segretari
per ciascun organo di coordinamento costituito nell’ambito di un’impresa che
occupi complessivamente più di 3.000 dipendenti
a cui spettano 25 ore mensili
I dirigenti delle RSA hanno, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
congressi e convegni di natura sindacale in misura
non inferiore a 8 giorni all’anno
.
Le richieste di permessi devono essere presentate per iscritto alla
Direzione aziendale
competente
, tramite le rispettive RSA,
di regola 24 ore prima per i permessi retribuiti e 3
giorni prima per i permessi non retribuiti
.
I nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali aziendali e segretari degli organi di
coordinamento e relative variazioni debbono essere segnalati dalle
OO.SS.alla Direzione
aziendale competente mediante lettera raccomandata a.r.
La segnalazione di cui sopra esplica ha effetto a far tempo dalla data in cui risulta pervenuta
alla Direzione aziendale la relativa lettera raccomandata a.r.
SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO E
CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA
(
art. 18 Accordo ABI
)
In caso di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.,
il segretario dell’organo di
coordinamento
in organico presso un’unità operativa/produttiva ceduta può chiedere di
essere assegnato ad una diversa unità operativa/produttiva della società cedente.
Tale richiesta – limitata comunque ad un solo segretario di organo di coordinamento per
ciascuna unità operativa/produttiva e per ciascuna organizzazione sindacale –
accompagnata dal “benestare” all’accoglimento formulata dalla segreteria nazionale
dell’organizzazione sindacale di appartenenza sarà accolta; tale benestare non integra la
fattispecie prevista dall’art. 22 della l. n. 300 del 1970 che riguarda, unicamente, il nulla
osta per il trasferimento di dirigenti di RSA.
L’interessato dovrà essere riconfermato, in sostituzione di altro dirigente RSA, nella unità
produttiva di destinazione nel ruolo di dirigente RSA nonché in quello di dirigente di
organo di coordinamento (da confermare nel “benestare” dell’organizzazione di
appartenenza).
L’assegnazione, considerata la volontarietà della stessa, non comporterà l’applicazione dei
trattamenti contrattualmente previsti per la mobilità territoriale.
Qualora non ricorrano gli elementi contenuti nei punti che precedono, l’interessato
seguirà la cessione dell’unità operativa/produttiva di appartenenza sulla base della
normativa in materia.