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due segretari

per ciascun organo di coordinamento costituito nell’ambito di un’impresa

che occupi complessivamente da 1.001 a 3.000 dipendenti

a cui spettano 19 ore mensili

tre segretari

per ciascun organo di coordinamento costituito nell’ambito di un’impresa che

occupi complessivamente più di 3.000 dipendenti

a cui spettano 25 ore mensili

I dirigenti delle RSA hanno, inoltre, diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a

congressi e convegni di natura sindacale in misura

non inferiore a 8 giorni all’anno

.

Le richieste di permessi devono essere presentate per iscritto alla

Direzione aziendale

competente

, tramite le rispettive RSA,

di regola 24 ore prima per i permessi retribuiti e 3

giorni prima per i permessi non retribuiti

.

I nominativi dei dirigenti le rappresentanze sindacali aziendali e segretari degli organi di

coordinamento e relative variazioni debbono essere segnalati dalle

OO.SS.

alla Direzione

aziendale competente mediante lettera raccomandata a.r.

La segnalazione di cui sopra esplica ha effetto a far tempo dalla data in cui risulta pervenuta

alla Direzione aziendale la relativa lettera raccomandata a.r.

SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO E

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA

(

art. 18 Accordo ABI

)

In caso di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.,

il segretario dell’organo di

coordinamento

in organico presso un’unità operativa/produttiva ceduta può chiedere di

essere assegnato ad una diversa unità operativa/produttiva della società cedente.

Tale richiesta – limitata comunque ad un solo segretario di organo di coordinamento per

ciascuna unità operativa/produttiva e per ciascuna organizzazione sindacale –

accompagnata dal “benestare” all’accoglimento formulata dalla segreteria nazionale

dell’organizzazione sindacale di appartenenza sarà accolta; tale benestare non integra la

fattispecie prevista dall’art. 22 della l. n. 300 del 1970 che riguarda, unicamente, il nulla

osta per il trasferimento di dirigenti di RSA.

L’interessato dovrà essere riconfermato, in sostituzione di altro dirigente RSA, nella unità

produttiva di destinazione nel ruolo di dirigente RSA nonché in quello di dirigente di

organo di coordinamento (da confermare nel “benestare” dell’organizzazione di

appartenenza).

L’assegnazione, considerata la volontarietà della stessa, non comporterà l’applicazione dei

trattamenti contrattualmente previsti per la mobilità territoriale.

Qualora non ricorrano gli elementi contenuti nei punti che precedono, l’interessato

seguirà la cessione dell’unità operativa/produttiva di appartenenza sulla base della

normativa in materia.