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Consiglio Generale. In difetto o in caso di nuova costituzione, è convocato dalla Segreteria

Nazionale.

Esso elegge il Direttivo di Gruppo ed i delegati di spettanza al Congresso Nazionale e si riunisce

in via ordinaria ogni quattro anni.

DIRETTIVO

(

art.73 regolamento First Cisl)

Il Direttivo di Gruppo è composto da:

i Segretari Responsabili delle Sas di Complesso o di RSA (se unica) di tutte le aziende

appartenenti al Gruppo;

un numero di eletti pari almeno ad una volta e mezzo i componenti di diritto.

Il numero complessivo dei componenti del Direttivo di Gruppo non può essere

inferiore a

numero

venti

(20),

dodici

(12) per il comparto assicurativo, né

superiore a:

quarantacinque (45) fino a 15 aziende con RSA costituite;

sessanta (60) da 16 a 25 aziende con RSA costituite;

novanta (90) oltre 25 aziende con RSA costituite;

salvo deroga concessa dalla Segreteria Nazionale, garantendo la rappresentatività delle Alte

Professionalità e Dirigenti così come previsto dall’ art 11 dello Statuto First, la

rappresentatività di parità e di genere e giovani/under 35 secondo quanto previsto dall’ art. 4

– 2° e 3° comma del presente Regolamento e secondo criteri di funzionalità.

Qualora non venissero rispettate le previsioni di cui all’ art 4 comma 2° del presente

Regolamento (quote di genere e giovani) e all’ art. 11 dello Statuto First (convocazione del

congresso nazionale), è necessario procedere alle relative designazioni indicate dal Presidente

del Congresso. Tali designazioni non incrementano la base per il relativo calcolo.

COMPITI

(

art.74 regolamento First Cisl)

Il Direttivo di Gruppo elegge il Segretario Responsabile ed i componenti di Segreteria nel

numero massimo di:

quattro

(4) componenti per le Sas di Gruppo fino a 2000 iscritti;

sei

(6) componenti per le Sas di Gruppo da 2001 a 5000 iscritti;

otto

(8) componenti per le Sas di Gruppo con oltre 5000 iscritti;

tenendo conto di criteri di rappresentatività, specificità professionali e funzionalità e:

favorendo

la presenza di dirigenti sindacali con età inferiore a 46 anni;