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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

Anticipazione sul TFR

• Si tratta di un’anticipazione di denaro che il lavoratore può chiedere a valere sul trattamento

di fine rapporto (liquidazione) di cui avrebbe diritto in caso di risoluzione del rapporto di la-

voro alla data della domanda.

• Viene istituita con la legge 29 maggio 1982; essa stabilisce anche che nei contratti collettivi

(nazionali ed aziendali) si possono definire condizioni di miglior favore e criteri di priorità per

l’accoglimento delle richieste.

• Il testo che si propone fa riferimento alla legge di cui sopra e alle integrazioni contenute nel-

l’accordo Assicredito (oggi ABI) del 29 settembre 1983.

• D.lgs. 252/2005 con decorrenza 1° gennaio 2007.

Chi ne può usufruire?

Il lavoratore subordinato con almeno 8 anni di servizio presso

lo stesso datore di lavoro.

Per quali motivi?

L’anticipazione può essere richiesta nei seguenti casi:

spese sanitarie

per terapie e interventi straordinari, ricono-

sciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 cc,

comma 8 lettera a), per il lavoratore, coniuge, figli ed altri fa-

miliari conviventi fiscalmente a carico, nonché quelli nei con-

fronti dei quali il richiedente abbia l’obbligo degli alimenti.

Sono compresi i costi accessori, quali le spese di viaggio e/o

il soggiorno presso località in cui deve essere effettuato l’in-

tervento (Pret. Firenze 21/12/1982);

acquisto della prima casa

di abitazione, per sé o per i figli;

ristrutturazione della prima casa

di abitazione, per sé o

per i figli nei casi di:

- lavori di ristrutturazione disposti contestualmente all’ac-

quisto dell’abitazione;

- lavori di ristrutturazione disposti per dichiarata inagibilità

dell’abitazione da parte della competente pubblica autorità;

acquisto o costruzione di vani contigui

nel caso l’abita-

zione divenga inadeguata in quanto il numero di vani, esclusi

servizi, ripostigli e accessori, risulta inferiore ai componenti

il nucleo familiare del lavoratore o del figlio;

congedi parentali e formativi (L. 53 del 2000).

Nel nucleo familiare vanno considerati i familiari convi-

venti o persone conviventi verso le quali l’interessato

abbia l’obbligo degli alimenti.