FIRST-CISL
19
Le Norme Contrattuali
e la Legge
comunque al lavoratore anche se già proprietario della pro-
pria abitazione;
• si considera “prima casa” anche l’abitazione ubicata nelle vi-
cinanze del luogo ove il lavoratore risiede o lavora (Pret. Mi-
lano 21/5/1988).
Vi sono casi
particolari
per ottenere
l’anticipazione
per la prima casa?
• L’anticipazione va riconosciuta per intero anche nel caso in
cui l’acquisto venga effettuato in comunione legale dei beni
(Cass. 3/12/1994 n. 10371). La stessa sentenza dichiara am-
missibile l’acquisto da parte del coniuge, qualora sussista il
regime di comunione dei beni;
• l’anticipazione non deve necessariamente precedere l’acqui-
sto, ma deve comunque essere legata da un nesso funzio-
nale (Cass. n. 1379 del 4/2/1993);
• l’anticipazione effettuata dopo l’accensione di un mutuo ipo-
tecario è legittima, a condizione che l’importo richiesto sia
uguale o superiore alla somma, anche residua, sostenuta
per l’acquisto (Pret. Ravenna 23/8/1996);
• l’anticipazione può essere concessa anche se il richiedente
è proprietario di immobili non costituenti casa di abita-
zione.
Quale
documentazione si
deve presentare per
l’acquisto della casa?
Atto notarile o documento sostitutivo, esempio la promessa
di compravendita.
Dopo la sentenza n.142 del 5/4/1991 della Corte costitu-
zionale non è più richiesto l’atto notarile.
Anticipazione per congedi parentali e formativi
Chi ha diritto
all’anticipazione
per congedi parentali
e formativi?
•
I lavoratori a tempo indeterminato quali:
- i genitori, anche adottivi od affidatari, che usufruiscono di
periodi di astensione facoltativa;
- i lavoratori che hanno presentato domanda, accolta dal
datore di lavoro, per usufruire di periodi di congedo per
formazione;
- i lavoratori che partecipano ad iniziative di formazione
continua, organizzate anche dall’azienda;
che:
- si avvalgano di congedo parentale o permalattia del bambino;
- abbiano presentato domanda di congedo per la forma-
zione;