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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

comunque al lavoratore anche se già proprietario della pro-

pria abitazione;

• si considera “prima casa” anche l’abitazione ubicata nelle vi-

cinanze del luogo ove il lavoratore risiede o lavora (Pret. Mi-

lano 21/5/1988).

Vi sono casi

particolari

per ottenere

l’anticipazione

per la prima casa?

• L’anticipazione va riconosciuta per intero anche nel caso in

cui l’acquisto venga effettuato in comunione legale dei beni

(Cass. 3/12/1994 n. 10371). La stessa sentenza dichiara am-

missibile l’acquisto da parte del coniuge, qualora sussista il

regime di comunione dei beni;

• l’anticipazione non deve necessariamente precedere l’acqui-

sto, ma deve comunque essere legata da un nesso funzio-

nale (Cass. n. 1379 del 4/2/1993);

• l’anticipazione effettuata dopo l’accensione di un mutuo ipo-

tecario è legittima, a condizione che l’importo richiesto sia

uguale o superiore alla somma, anche residua, sostenuta

per l’acquisto (Pret. Ravenna 23/8/1996);

• l’anticipazione può essere concessa anche se il richiedente

è proprietario di immobili non costituenti casa di abita-

zione.

Quale

documentazione si

deve presentare per

l’acquisto della casa?

Atto notarile o documento sostitutivo, esempio la promessa

di compravendita.

Dopo la sentenza n.142 del 5/4/1991 della Corte costitu-

zionale non è più richiesto l’atto notarile.

Anticipazione per congedi parentali e formativi

Chi ha diritto

all’anticipazione

per congedi parentali

e formativi?

I lavoratori a tempo indeterminato quali:

- i genitori, anche adottivi od affidatari, che usufruiscono di

periodi di astensione facoltativa;

- i lavoratori che hanno presentato domanda, accolta dal

datore di lavoro, per usufruire di periodi di congedo per

formazione;

- i lavoratori che partecipano ad iniziative di formazione

continua, organizzate anche dall’azienda;

che:

- si avvalgano di congedo parentale o permalattia del bambino;

- abbiano presentato domanda di congedo per la forma-

zione;