FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Apprendistato professionalizzante
Il
“Testo Unico dell’apprendistato” ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2011 n. 167
disciplina
uno speciale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occu-
pazione dei giovani.
Inquadramento
A cos’è finalizzato
l’apprendistato
professionalizzante?
Al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrat-
tuali corrispondente ai profili professionali della
3ª area pro-
fessionale
ed alle corrispondenti norme dei contratti
aziendali.
Vi sono limiti di età
di accesso a tale
tipologia di contratto?
SI
,
l’apprendistato
professionalizzante è riservato ai giovani
compresi tra i
18 e 29 anni di età
, fatta eccezione per i lavo-
ratori in mobilità o disoccupati (art.47 4 D.lgs. 81/2015).
Con quale tipo
di contratto?
A
tempo indeterminato
, con una specifica facoltà di recesso
al termine del periodo di addestramento.
Trattamento economico
All’apprendista, assunto dal 31 marzo 2015, spetta il livello retributivo di inserimento pro-
fessionale corrispondente alla
3ª area professionale 1° livello
per un periodo di
4 anni
dalla data di assunzione nella misura di € 1.969,54 mensile riferito alle tabelle in vigore
dal 1° gennaio 2015, fermo quanto previsto dall’art. 46 comma 3, del Ccnl 19 gennaio 2012
in tema di contribuzione datoriale del
4%
alla previdenza complementare.
Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale
in servizio al 31 marzo 2015 l’incremento di cui sopra sarà assicurato tramite pre-
stazioni del Fondo per l’occupazione (F.o.c.).