Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 264 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 264 Next Page
Page Background

FIRST-CISL

23

Le Norme Contrattuali

e la Legge

Apprendistato professionalizzante

Il

“Testo Unico dell’apprendistato” ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2011 n. 167

disciplina

uno speciale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occu-

pazione dei giovani.

Inquadramento

A cos’è finalizzato

l’apprendistato

professionalizzante?

Al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrat-

tuali corrispondente ai profili professionali della

3ª area pro-

fessionale

ed alle corrispondenti norme dei contratti

aziendali.

Vi sono limiti di età

di accesso a tale

tipologia di contratto?

SI

,

l’apprendistato

professionalizzante è riservato ai giovani

compresi tra i

18 e 29 anni di età

, fatta eccezione per i lavo-

ratori in mobilità o disoccupati (art.47 4 D.lgs. 81/2015).

Con quale tipo

di contratto?

A

tempo indeterminato

, con una specifica facoltà di recesso

al termine del periodo di addestramento.

Trattamento economico

All’apprendista, assunto dal 31 marzo 2015, spetta il livello retributivo di inserimento pro-

fessionale corrispondente alla

3ª area professionale 1° livello

per un periodo di

4 anni

dalla data di assunzione nella misura di € 1.969,54 mensile riferito alle tabelle in vigore

dal 1° gennaio 2015, fermo quanto previsto dall’art. 46 comma 3, del Ccnl 19 gennaio 2012

in tema di contribuzione datoriale del

4%

alla previdenza complementare.

Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale

in servizio al 31 marzo 2015 l’incremento di cui sopra sarà assicurato tramite pre-

stazioni del Fondo per l’occupazione (F.o.c.).