FIRST-CISL
199
Pensioni
e Previdenza Complementare
IL TRATTAMENTO FISCALE
AL MOMENTO
DELLA
PENSIONE
NOTA:
il limite
massimo esente di
5.164,57 euro annui
r i g u a r d a s o l o l a
con t r i buz i one de l
lavoratore e del datore
di lavoro. E’ quindi
escluso il TFR.
Per determinare il numero degli anni (almeno 15) per ridurre la tassazione del 15% SONO
UTILI anche gli anni relativi al TFR MATURATO trasferito al Fondo.
La contribuzione massima annua in
ESENZIONE FISCALE
è pari a
5.164,57 euro
I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007
possono versare – in esenzione fiscale - in aggiunta al
versamento ordinario al fondo la differenza tra quanto versato
nei primi 5 anni e l’importo di ! 25.822,85 (5.164,57 x 5 anni). Tale
possibilità si può esercitare nei 20 anni successivi ai primi 5 e
per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui
(in aggiunta
ai 5.164,57 euro della contribuzione annuale in esenzione)
Sulle somme erogate – sia in forma di capitale che di rendita – al netto della parte già
assoggettata ad imposta
(cioè sui rendimenti delle somme investite o sulla parte
eccedente il limite di esenzione),
si applica la
ritenuta del 15%,
ridotta di una quota pari
allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme
pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Durante tutto il periodo di accantonamento i rendimenti vengono tassati direttamente dal
Fondo.
scheda 6
SULLA
CONTRIBUZIONE