FIRST-CISL
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Pensioni
e Previdenza Complementare
Conferimento del TFR alla previdenza complementare
scheda 2
ISCRITTI
ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29 APRILE 1993
MA NON ISCRITTI
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Modulo
TFR2 sez. 1
ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE POTRANNO FARE UNA SCELTA:
SCELTA
REVOCABILE
SCELTA
IRREVOCABILE
NON esprimendo alcuna volontà
(
silenzio-assenso
).
In tal caso il DATORE DI
LAVORO, decorsi i sei (6) mesi
trasferirà il residuo TFR maturando alla forma
previdenziale prevista dagli accordi
INSERENDOLO nella linea garantita. In
assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a
capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari)
senza
contributo del datore di lavoro.
Conferendo l’intero TFR maturando
alla
forma complementare PRESCELTA (fondi
pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi
pensioni territoriali, forme pensionistiche
individuali)
ESPLICITA
OPPURE:
lasciando il TFR
ma turando i n
azienda
Nota:
Se si sceglie una forma
pensionistica diversa da quella
prevista contrattualmente non si
ha diritto al contributo del datore
di lavoro previsto dagli accordi
stessi.
Aziende fino a 49 dipendenti
Il TFR rimane fisicamente
presso il datore di lavoro
aziende con ALMENO 50
dipendenti
Il TFR VA AL Fondo presso
la tesoreria dello Stato e
gestito dall’Inps
Nota:
La liquidazione del TFR e
l e e v e n t u a l i a n t i c i p a z i o n i
(presentate dal lavoratore al
proprio datore di lavoro) verranno
effettuate dal datore di lavoro che
si rivarrà sull’Inps per le somme
ad esso versate.
SCELTA
IRREVOCABILE
TACITA
ATEL