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FIRST-CISL

195

Pensioni

e Previdenza Complementare

Conferimento del TFR alla previdenza complementare

scheda 2

ISCRITTI

ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29 APRILE 1993

MA NON ISCRITTI

ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Modulo

TFR2 sez. 1

ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE POTRANNO FARE UNA SCELTA:

SCELTA

REVOCABILE

SCELTA

IRREVOCABILE

NON esprimendo alcuna volontà

(

silenzio-assenso

).

In tal caso il DATORE DI

LAVORO, decorsi i sei (6) mesi

trasferirà il residuo TFR maturando alla forma

previdenziale prevista dagli accordi

INSERENDOLO nella linea garantita. In

assenza di accordi il TFR verrà versato al Fondo residuale INPS (a

capitalizzazione, gestito come le forme pensionistiche complementari)

senza

contributo del datore di lavoro.

Conferendo l’intero TFR maturando

alla

forma complementare PRESCELTA (fondi

pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi

pensioni territoriali, forme pensionistiche

individuali)

ESPLICITA

OPPURE:

lasciando il TFR

ma turando i n

azienda

Nota:

Se si sceglie una forma

pensionistica diversa da quella

prevista contrattualmente non si

ha diritto al contributo del datore

di lavoro previsto dagli accordi

stessi.

Aziende fino a 49 dipendenti

Il TFR rimane fisicamente

presso il datore di lavoro

aziende con ALMENO 50

dipendenti

Il TFR VA AL Fondo presso

la tesoreria dello Stato e

gestito dall’Inps

Nota:

La liquidazione del TFR e

l e e v e n t u a l i a n t i c i p a z i o n i

(presentate dal lavoratore al

proprio datore di lavoro) verranno

effettuate dal datore di lavoro che

si rivarrà sull’Inps per le somme

ad esso versate.

SCELTA

IRREVOCABILE

TACITA

ATEL