FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
in occasione del matrimonio, avente validità civile, il lavoratore, che ha superato il
periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di
15 giorni di calendario
.
Tale periodo, secondo il nostro Ccnl, deve essere usufruito consecutivamente e
quindi non frazionabile.
la retribuzione piena (quindi utile anche alla maturazione di ferie, Tfr, Previdenza
pubblica e complementare, ecc.).
preavviso che il lavoratore deve dare
almeno 6 giorni prima
dall’inizio del congedo.
ha la facoltà di posticipare il congedo, rispetto alla data del matrimonio, per docu-
mentate ed improrogabili necessità inerenti la produzione.
il congedo dovrà essere concesso o completato
entro 30 giorni successivi
al matrimonio.
a più congedi in caso di più matrimoni.
hanno diritto al congedo qualora, oltre ad essere lavoratori dipendenti contraggano
matrimonio all’estero e risultino residenti in Italia da prima del matrimonio ed ab-
biano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Qualora il lavoratore sia cittadino
di uno Stato che ammette la poligamia il congedo è concesso una sola volta, salvo i
casi di successivi matrimoni a seguito di decesso del coniuge o di divorzio.
la legge stabilisce che
garantendo
previo
l’azienda
comunque
si ha diritto
anche gli extra-comunitari
La celebrazione del matrimonio può avvenire sia all’interno del periodo di con-
gedo che fuori, mantenendo un ragionevole nesso temporale con l’evento. Esem-
pio: decorrenza del congedo dopo una settimana dalla celebrazione delle nozze.
CONGEDO MATRIMONIALE
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SCHEDA
Rdl. 1334/37 - Contratto Collettivo Interconfederale C.C.I. del 31/05/1971 - Ccnl ABI – Cas-
sazione n. 9150 del 6/6/2012