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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

in occasione del matrimonio, avente validità civile, il lavoratore, che ha superato il

periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di

15 giorni di calendario

.

Tale periodo, secondo il nostro Ccnl, deve essere usufruito consecutivamente e

quindi non frazionabile.

la retribuzione piena (quindi utile anche alla maturazione di ferie, Tfr, Previdenza

pubblica e complementare, ecc.).

preavviso che il lavoratore deve dare

almeno 6 giorni prima

dall’inizio del congedo.

ha la facoltà di posticipare il congedo, rispetto alla data del matrimonio, per docu-

mentate ed improrogabili necessità inerenti la produzione.

il congedo dovrà essere concesso o completato

entro 30 giorni successivi

al matrimonio.

a più congedi in caso di più matrimoni.

hanno diritto al congedo qualora, oltre ad essere lavoratori dipendenti contraggano

matrimonio all’estero e risultino residenti in Italia da prima del matrimonio ed ab-

biano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Qualora il lavoratore sia cittadino

di uno Stato che ammette la poligamia il congedo è concesso una sola volta, salvo i

casi di successivi matrimoni a seguito di decesso del coniuge o di divorzio.

la legge stabilisce che

garantendo

previo

l’azienda

comunque

si ha diritto

anche gli extra-comunitari

La celebrazione del matrimonio può avvenire sia all’interno del periodo di con-

gedo che fuori, mantenendo un ragionevole nesso temporale con l’evento. Esem-

pio: decorrenza del congedo dopo una settimana dalla celebrazione delle nozze.

CONGEDO MATRIMONIALE

SCHEDA

Rdl. 1334/37 - Contratto Collettivo Interconfederale C.C.I. del 31/05/1971 - Ccnl ABI – Cas-

sazione n. 9150 del 6/6/2012