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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
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Segue > Banca delle ore e lavoro straordinario
Banca delle ore
Che cos’è la banca
delle ore?
È da considerarsi come un contenitore ideale nel quale afflui-
scono le ore da recuperare, provenienti sia dall’eventuale
scelta di
accantonamento per riduzione dell’orario di la-
voro
, da effettuarsi all’inizio dell’anno, sia dalle
prestazioni
aggiuntive
.
Che cos’è
la flessibilità?
È la prestazione di lavoro aggiuntivo nel limite delle
prime 50
ore
e dà diritto al recupero obbligatorio secondo il meccani-
smo della
“banca delle ore”.
Quali sono
i criteri di recupero?
•
Entro 6 mesi
dalla relativa prestazione il recupero potrà es-
sere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;
• trascorso tale periodo, e
fino a 24 mesi
dalla relativa pre-
stazione, il lavoratore ha diritto al recupero, previo semplice
preavviso all’azienda di almeno:
-
1 giorno
lavorativo: per il recupero frazionato di ore;
-
5 giorni
lavorativi: per il recupero da
1
a
2
giorni;
-
10 giorni
lavorativi: per il recupero di
più di 2
giorni.
Come si alimenta
la banca delle ore?
Con:
• le
15,30 ore
- provenienti dalla scelta di
non fruire
della ridu-
zione settimanale di 30 minuti (opzione consentita dal 1° gen-
naio 2000);
•
le prime 27 ore
di prestazioni aggiuntive;
•
ulteriori 50 ore
di prestazioni aggiuntive se si opta per il
meccanismo della banca delle ore.
Per il periodo 2012-2018 viene sospesa la norma che
prevede la riduzione di 30 minuti settimanali e, per-
tanto, è possibile (nella fase transitoria) solo l’accan-
tonamento in banca delle ore.
Il recupero
è ancora possibile
dopo i 24 mesi?
•
SI
, trascorso il termine dei
24 mesi
, l’azienda nei
successivi
6 mesi
fisserà - previo accordo col lavoratore - il recupero
delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale
orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto
di accordo l’azienda provvederà ad indicare, entro il mede-
simo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione;