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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
(continuativi o frazionati)
dopo il congedo di maternità fino ad 12 anni
di vita del bambino.
(continuativi o frazionati)
elevabili a 7 nel caso in cui abbia effettuato
3 mesi di astensione dal lavoro, fino ad 12 anni di vita del bambino.
(continuativi o frazionati)
fino ad 12 anni di vita del bambino.
con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Tale diritto può essere esercitato solo nei primi 12 anni dall’ingresso
in famiglia purché il minore non abbia, nel frattempo, compiuto 18
anni. In questo caso l’indennità economica pari al 30% spetta, senza
condizioni di reddito per un periodo massimo complessivo tra i due
genitori pari a 6 mesi, entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato. Per i periodi richiesti oltre il limite
complessivo di 6 mesi oppure per qualunque periodo di congedo
richiesto oltre i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato, l’indennità spetta solo a determinate condizioni di
reddito.
il diritto all’astensione spetta a ciascun genitore a prescindere
dalla condizione lavorativa o meno dell’altro;
il congedo può essere usufruito contemporaneamente dai
genitori e il padre può goderne durante il congedo di maternità della
madre;
il limite massimo di durata del congedo in caso di utilizzo da
parte di ambedue i genitori è di 10 mesi elevabili a 11;
possibilità di recuperare i periodi di congedo non utilizzati fino
al compimento degli 12 anni di vita del figlio.
CONGEDI PARENTALI
RETRIBUZIONE
Indennità economica pari
al
30%
della retribuzione
fino al
6° anno di vita
del
bambino, e per un periodo
massimo complessivo di 6
mesi.
Per i periodi successivi
fino agli 8 anni di vita
del bambino spetta
l'indennità del
30%
della
retribuzione
SOLO
se il
reddito del singolo
genitore interessato
all'astensione, sia
inferiore a
2,5
volte il
trattamento minimo di
pensione
COPERTURA INPS
100%
fino al 6° di vita
del
bambino e per un periodo
massimo complessivo di 6
mesi.
Per i periodi successivi e
fino a 12 anni di vita
del
bambino la copertura è
ridotta con possibilità di
coprire i periodi scoperti
con versamenti volontari.
LA MADRE
6 mesi:
6 mesi:
IL PADRE
IL SOLO GENITORE
10 mesi:
GENITORI ADOTTIVI o AFFIDATARI
Massimo 6 mesi (per la madre) e 7 mesi (per il padre):
SITUAZIONI PARTICOLARI