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VORREI SAPERE 8

Vorrei

Sapere

8

(continuativi o frazionati)

dopo il congedo di maternità fino ad 12 anni

di vita del bambino.

(continuativi o frazionati)

elevabili a 7 nel caso in cui abbia effettuato

3 mesi di astensione dal lavoro, fino ad 12 anni di vita del bambino.

(continuativi o frazionati)

fino ad 12 anni di vita del bambino.

con le stesse modalità previste per i genitori naturali.

Tale diritto può essere esercitato solo nei primi 12 anni dall’ingresso

in famiglia purché il minore non abbia, nel frattempo, compiuto 18

anni. In questo caso l’indennità economica pari al 30% spetta, senza

condizioni di reddito per un periodo massimo complessivo tra i due

genitori pari a 6 mesi, entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del

minore adottato/affidato. Per i periodi richiesti oltre il limite

complessivo di 6 mesi oppure per qualunque periodo di congedo

richiesto oltre i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore

adottato/affidato, l’indennità spetta solo a determinate condizioni di

reddito.

il diritto all’astensione spetta a ciascun genitore a prescindere

dalla condizione lavorativa o meno dell’altro;

il congedo può essere usufruito contemporaneamente dai

genitori e il padre può goderne durante il congedo di maternità della

madre;

il limite massimo di durata del congedo in caso di utilizzo da

parte di ambedue i genitori è di 10 mesi elevabili a 11;

possibilità di recuperare i periodi di congedo non utilizzati fino

al compimento degli 12 anni di vita del figlio.

CONGEDI PARENTALI

RETRIBUZIONE

Indennità economica pari

al

30%

della retribuzione

fino al

6° anno di vita

del

bambino, e per un periodo

massimo complessivo di 6

mesi.

Per i periodi successivi

fino agli 8 anni di vita

del bambino spetta

l'indennità del

30%

della

retribuzione

SOLO

se il

reddito del singolo

genitore interessato

all'astensione, sia

inferiore a

2,5

volte il

trattamento minimo di

pensione

COPERTURA INPS

100%

fino al 6° di vita

del

bambino e per un periodo

massimo complessivo di 6

mesi.

Per i periodi successivi e

fino a 12 anni di vita

del

bambino la copertura è

ridotta con possibilità di

coprire i periodi scoperti

con versamenti volontari.

LA MADRE

6 mesi:

6 mesi:

IL PADRE

IL SOLO GENITORE

10 mesi:

GENITORI ADOTTIVI o AFFIDATARI

Massimo 6 mesi (per la madre) e 7 mesi (per il padre):

SITUAZIONI PARTICOLARI