FIRST-CISL
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Maternità
e congedi parentali
Adozione e affidamento
Qual è la normativa
sulle assenze
in caso di adozione
o affidamento?
Congedo di maternità e congedo di paternità
per l’adozione:
•
spettano 5 mesi
(usufruibili anche dal padre qualora non
sia stato richiesto dalla madre) dall’entrata del minore in fa-
miglia che
non abbia superato i 18 anni di età;
•
per adozione nazionale:
il congedo va fruito
entro i primi
5 mesi
successivi all’effettivo ingresso del minore nella fa-
miglia;
•
per adozione internazionale:
il congedo può essere antici-
pato e fruito, anche in parte, prima dell’ingresso del minore in
Italia, durante il periodo della permanenza all’estero per l’in-
contro col minore ed il disbrigo delle procedure adottive (co-
munque il periodo complessivo
non deve superare i 5mesi
).
Per l’affidamento:
•
spettano 3 mesi da fruirsi nei cinque mesi dall’affida-
mento stesso.
Se il congedo di maternità non viene richiesto o richiesto
parzialmente si ha diritto ad un congedo non retribuito.
Il congedo
di maternità
in caso di adozione
ed affidamento
può essere sospeso?
SI
, il congedo di maternità previsto in caso di adozione o affida-
mento può essere sospeso nell’ipotesi di ricovero del bambino
in una struttura pubblica o privata e rinviato nel godimento, in
tutto o in parte, alla data di dimissioni del neonato.
Congedo parentale
•
nei casi di adozione nazionale, internazionale e di affi-
damento, spettano massimo 6 mesi per entrambi i geni-
tori (
con le stesse modalità previste per i genitori naturali);
• tale diritto può essere esercitato solo
nei primi 12 anni
dal-
l’ingresso in famiglia, purché il minore non abbia, nel frat-
tempo, compiuto i
18 anni
;
• il periodo massimo di 6 mesi è coperto da una indennità a
carico dell’Inps pari al
30%
della retribuzione mensile solo
se fruito entro i
primi 6 anni
dall’ingresso del minore nella
famiglia.