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FIRST-CISL

181

Maternità

e congedi parentali

modalità di utilizzo:

2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, oppure fino ad 1 mese prima

e 4 mesi dopo il parto a condizione che il medico specialista dell'ASL

e/o medico competente se c'è attesti che ciò non arrechi danno alla gestante e

al nascituro

parto prematuro:

i giorni non goduti di congedo di maternità prima del parto si aggiungono al

periodo post-partum, anche oltre i 5 mesi totali.

parto ritardato:

gli eventuali giorni intercorrenti tra data presunta e il parto vanno aggiunti al

periodo ante-partum.

anticipo congedo di maternità:

!

l’anticipo è disposto dalla ASL per "gravi complicanze della gravidanza o di

persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo

stato di gravidanza".

!

l’anticipo è disposto dalla DTL “quando le condizioni di lavoro o ambientali

sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la

lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”

lavoratrice adottiva o affidataria:

!

ADOZIONE

: si applica la stessa normativa dei genitori naturali. Il diritto al

congedo di maternità spetta nei primi 5 mesi successivi all’entrata in famiglia

del bambino di età non superiore a 18 anni. In caso di adozione internazionale i

5 mesi di fruibilità possono comprendere anche il periodo di permanenza

all’estero.

!

AFFIDAMENTO

: 3 mesi da fruirsi entro i primi 5 mesi dall’affidamento stesso

si applica la stessa normativa dei genitori naturali.

Congedo di paternità obbligatorio, solo in caso di morte della madre, grave

infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre,

per i 3 o più

mesi fino ad massimo di 5 mesi dopo il parto.

Inoltre entro i

5 mesi

dalla data effettiva del parto ha diritto a

2 giorni

di

congedo che possono essere goduti anche in via non continuativa (retribuiti al

100% dall’Inps), da richiedere con un anticipo di almeno 15 giorni sulla base

della data presunta del parto.

In caso di adozione o affidamento valgono le disposizioni di cui sopra.

CONGEDI DI MATERNITA' E PATERNITA'

LA MADRE

IL PADRE

RETRIBUZIONE

Indennità economica

pari all’

80%

della

retribuzione per tutto il

periodo dell’astensione

obbligatoria, quindi

compresa l’eventuale

anticipazione.

Il Ccnl ABI

prevede l’integrazione

del

20%

a carico

delle aziende per

un massimo di 5 mesi.

COPERTURA INPS

100%

Il congedo è di 5 mesi