FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Missioni
Incarico al lavoratore di svolgere temporaneamente la propria attività al di fuori della sede di
lavoro abituale.
Cosa spetta
al lavoratore inviato
in missione in italia?
•
Per le aree professionali:
rimborso spese effettive di viag-
gio in 2a classe, seguendo la via più breve. Se il percorso su-
pera i
150 km.
viaggio in 1a classe; per l’aereo classe
turistica, autorizzato dall’azienda.
Per i quadri direttivi:
rim-
borso spese viaggio sempre 1a classe o aereo classe turistica
o comunque altro mezzo autorizzato dall’azienda;
• rimborso spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
• rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato
ricevuto e negli interessi dell’Azienda;
• se nell’arco del mese si superano le
4 giornate
di missione
verranno riconosciute le relative diarie (per i quadri direttivi
solo quelle
dal 5° giorno in poi
).
La misura della stessa viene aggiornata in un apposito incon-
tro tra le parti.
Le diarie si aumentano del:
10%
per missioni in centri superiori a 200.000 e fino a 500.000
abitanti;
20%
per missioni in centri superiori a 500.000 e fino a
1.000.000 di abitanti;
30%
per missioni in centri superiori a 1.000.000 di abitanti.
Per Le brevi DiStanze
Per le missioni fino alla distanza di
25 km.
dalla dimora abituale (corto raggio) vengono ri-
conosciute le sole spese di viaggio tra la residenza del lavoratore e la località di missione,
ed i ticket pasto.
Per Le DiStanze SUPeriori
•
Fino a 4 giorni
di missione nel mese vengono rimborsate le spese di viaggio a piè di
lista per i pasti ed il pernottamento per un importo massimo pari alla diaria;
•
oltre i 4 giorni
di missione nel mese si riconoscono le diarie per l’intero periodo (solo
per le aree professionali, mentre per i quadri direttivi i
primi 4 giorni
non vengono co-
munque riconosciuti).
non si configura la fattispecie del corto raggio nell’ipotesi in cui il lavoratore in tra-
sferta effettua, nellamedesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano
complessivamente i 50 km fra località ciascuna delle quali, singolarmente conside-
rata, non dista oltre i 25 km dalla residenza (abituale dimora) del lavoratore stesso.