FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Mansioni superiori
È l’assegnazione al lavoratore di mansioni di livello superiore al proprio per le quali matura il
diritto ad ottenere riconoscimenti economici e/o normativi.
Qual è il
trattamento
economico in caso
di assegnazione
temporanea a
mansioni superiori?
Il lavoratore incaricato ha diritto all’assegno contrattuale ine-
rente al livello superiore corrispondente ai compiti che effet-
tivamente è stato chiamato a svolgere.
Quando matura
il diritto al passaggio
all’inquadramento
superiore?
Per le posizioni di lavoro non coperte da altro lavoratore:
•
dopo 5 mesi
- comunque distribuiti nel corso di un seme-
stre, purché vi siano almeno 30 giorni lavorativi di servizio
continuativo;
•
dopo 5mesi
- nel caso di assegnazione alla categoria dei
Qua-
dri Direttivi
e all’interno dei vari livelli retributivi della stessa.
Per le posizioni di lavoro coperte da lavoratori assenti con di-
ritto alla conservazione del posto:
(Solo per le aree professionali)
•
non prima di 6 mesi
dall’inizio della sostituzione, se viene a
cessare per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro dell’as-
sente;
(tale norma non si applica ai QD);
•
dopo 9 mesi
dall’inizio della sostituzione dell’assente.
Tale norma non si applica:
- per il passaggio alla categoria dei quadri direttivi;
- per i passaggi dal 1° al 2° livello della 2ª area professionale;
- per i passaggi all’interno della 3ª area professionale.
Lavoratore della 3ª area, 2° livello che sostituisca altro
lavoratore appartenente alla 3ª area 3° livello che, dopo
6 mesi di malattia si dimetta dalla banca, ha diritto al-
l’inquadramento superiore.
Un lavoratore della 2ª area, 2° livello che sostituisca
altro collega che svolge mansione da 3ª area, 1° livello,
assente per malattia, acquisisce il grado superiore tra-
scorsi 9 mesi anche se l’assente riprenderà servizio in
un periodo successivo.