FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Chi dispone la visita
di controllo?
• L’Inps d’ufficio;
• su richiesta alle sedi dell’Inps da parte di altri istituti previ-
denziali o dei datori di lavoro.
Quali sono le strut-
ture competenti ad
effettuare i controlli
sanitari di malattia?
Sono le ASL (mediante i rispettivi Servizi medico-legali) e l’INPS
(mediante personale medico inserito in liste speciali istituite
presso ogni sede dell’Istituto).
Quando può essere
disposta la visita
di controllo?
Fin dal 1° giorno di assenza
del lavoratore, con richiesta -
anche attraverso comunicazione telefonica - alla sede del-
l’Inps. Il medico incaricato deve effettuare la visita nella stessa
giornata se la comunicazione è stata effettuata nelle ore anti-
meridiane, altrimenti non oltre la giornata successiva.
Quali sono le fasce
orarie di reperibilità?
Tutti i giorni compresi i domenicali e festivi:
•
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
;
•
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
.
L’ammalato
può assentarsi
durante la malattia?
•
SI
, al di fuori delle fasce orarie;
•
NO
, nelle fasce orarie, salvo che per motivi che giustificano
l’assenza e che sono:
- nei casi di forza maggiore;
- in caso di situazioni che abbiano reso imprescindibile o in-
differibile la presenza personale dell’interessato stesso al-
trove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i familiari;
- in caso di concomitanza di visita medico-generica: solo se
l’accesso all’ambulatorio del medico non poteva essere ef-
fettuato in ore diverse da quelle delle fasce di reperibilità.
Quali sono gli effetti
in caso di assenza
ingiustificata del
lavoratore alla visita
di controllo?
Il lavoratore assente alla visita di controllo decade dal tratta-
mento economico, in tutto o in parte, a seconda che si tratti
di prima o successive visite (come esplicitato nella tabella in-
serita nel presente capitolo).
Sono esclusi i periodi di ricovero in ospedale e quelli già accer-
tati da precedente visita di controllo.
Le visite ambulatoriali presso l’INPS, alle quali vengono
invitati coloro che risultano assenti alle visite di controllo
domiciliari sono considerate dall’INPS stessa come ulte-
riore visita di controllo (quindi come seconda, terza, ecc.).