158
VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
Segue > Tutela dell’handicap: diritti – permessi - congedi
loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del
portatore di handicap in situazione di gravità, è riconosciuto
il diritto di fruire, entro 60 giorni dalla richiesta, di un periodo
di congedo continuativo o frazionato non superiore a due
anni (periodo massimo anche in caso in cui fruiscano en-
trambi i genitori alternativamente nell’arco della vita lavora-
tiva). Durante il predetto congedo il richiedente ha diritto ad
un’indennità pari all’ultima retribuzione (massimo 47.446,00
euro per il 2015) ed il periodo stesso è coperto da contribu-
zione figurativa.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 158 dell’8 mag-
gio 2007, ora anche al coniuge convivente di persona in
situazione di grave disabilità è riconosciuto il diritto a go-
dere del congedo straordinario retribuito, come previsto
dal tU 151/2001.
il congedo
straordinario
può essere concesso
a più di un lavoratore
per l’assistenza
alla stessa persona?
no,
il nuovo comma 5-bis dell’art 42 del D.lgs. n.151/2001
estende infatti anche al congedo straordinario il principio di
“referente unico
”.
Pertanto qualora per l’assistenza ad una persona con
disabilità grave risulti già esistente un titolare di per-
messi ai sensi dell’art 33 L.104/92 (es 3 gg) un eventuale
periodo di congedo straordinario può essere autoriz-
zato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore del-
l’altro benefico.
esistono deroghe
al principio
del “referente unico”
Si,
il nuovo comma 5-bis dell’art 42 del D.lgs. n.151/2001,
dando rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale, pre-
vede che i
genitori, anche adottivi,
di figli con disabilità grave
possano vedersi riconosciuta la possibilità di usufruire
alter-
nativamente
entrambe le tipologie di benefici per lo
stesso
figlio,
fermo restano che nel giorno in cui un genitore fruisce
dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo.
Quali sono le
modalità di utilizzo?
In via
continuativa
o
frazionata.
È retribuito?
Si,
spetta infatti un’indennità
economica
corrispondente all’
ultima
retribuzione
con riferimento alle voci fisse e continua-
tive, con un tetto complessivo massimo che, per il 2015, am-
monta a euro
47.446,00
).