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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

Ferie

È un periodo di riposo annuale spettante, di diritto, ai lavoratori per recuperare le energie psi-

cofisiche spese nella prestazione lavorativa.

Sull’orario di lavoro sono in vigore rispettivamente: l’art. 2109 del co-

dice civile, il D.lgs. 66/2003 e il D.lgs. 213/2004; con quest’ultimo decreto

viene inasprito il regime sanzionatorio a carico delle imprese.

A quale periodo di

ferie annuali hanno

diritto i lavoratori?

Ad un periodo di ferie annuali retribuite.

Può l’azienda

frazionare il periodo

annuale di ferie?

SI

, per particolari esigenze di servizio l’azienda può dividere le

ferie in 2 periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavo-

rativi.

E se non vengono

fruite interamente

nell’anno?

La legge prevede che 2 settimane devono essere godute nel-

l’anno di maturazione e le rimanenti giornate devono essere

fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di matu-

razione.

Ferie 2016: 5 settimane. Si devono effettuare 2 settimane

nel 2016 e le ulteriori 3 settimane entro il 30/06/2017.

Si può derogare

dal tetto massimo

di 18 mesi?

SI

, a condizione che il periodo più ampio, concordato colletti-

vamente, non vada oltre un limite per cui la fruizione delle

stesse ne risulti snaturata.

In diverse aziende sono stati sottoscritti accordi che pre-

vedono diversi limiti temporali.

Quali sono

le conseguenze

in caso di deroga?

La legge prevede che in caso di non godimento delle ferie

entro i 18 mesi successivi alla loro maturazione, l’azienda

debba effettuare il versamento dei relativi contributi all’Inps;

pertanto i lavoratori interessati si vedranno addebitare in

busta paga i contributi di loro spettanza che verranno poi

recuperati all’atto della fruizione delle ferie stesse.