FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Ferie
È un periodo di riposo annuale spettante, di diritto, ai lavoratori per recuperare le energie psi-
cofisiche spese nella prestazione lavorativa.
Sull’orario di lavoro sono in vigore rispettivamente: l’art. 2109 del co-
dice civile, il D.lgs. 66/2003 e il D.lgs. 213/2004; con quest’ultimo decreto
viene inasprito il regime sanzionatorio a carico delle imprese.
A quale periodo di
ferie annuali hanno
diritto i lavoratori?
Ad un periodo di ferie annuali retribuite.
Può l’azienda
frazionare il periodo
annuale di ferie?
SI
, per particolari esigenze di servizio l’azienda può dividere le
ferie in 2 periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavo-
rativi.
E se non vengono
fruite interamente
nell’anno?
La legge prevede che 2 settimane devono essere godute nel-
l’anno di maturazione e le rimanenti giornate devono essere
fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di matu-
razione.
Ferie 2016: 5 settimane. Si devono effettuare 2 settimane
nel 2016 e le ulteriori 3 settimane entro il 30/06/2017.
Si può derogare
dal tetto massimo
di 18 mesi?
SI
, a condizione che il periodo più ampio, concordato colletti-
vamente, non vada oltre un limite per cui la fruizione delle
stesse ne risulti snaturata.
In diverse aziende sono stati sottoscritti accordi che pre-
vedono diversi limiti temporali.
Quali sono
le conseguenze
in caso di deroga?
La legge prevede che in caso di non godimento delle ferie
entro i 18 mesi successivi alla loro maturazione, l’azienda
debba effettuare il versamento dei relativi contributi all’Inps;
pertanto i lavoratori interessati si vedranno addebitare in
busta paga i contributi di loro spettanza che verranno poi
recuperati all’atto della fruizione delle ferie stesse.