FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Jobs Act
Il contratto a tutele crescenti
Per Jobs Act si intende la riforma del mercato del lavoro che, secondo la formula comunitaria
della
flexicurity
(flessibilità in entrata, in uscita e sicurezza sul mercato del lavoro attraverso
politiche attive e passive) e gli intendimenti dichiarati dal Governo, si propone di “produrre posti”
di lavoro modificando la disciplina giuridica del rapporto di lavoro e del mercato del lavoro.
Cosa cambia
nelle assunzioni
di lavoro a tempo
determinato?
Viene generalizzato il contratto a termine acausale. Il contratto
può essere prorogato
fino a 5 volte
e per una durata com-
plessiva
fino a 36 mesi
, anche non continuativi, nel limite del
20%
del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza
al
1° gennaio
dell’anno di assunzione, salvo deroghe della
contrattazione collettiva.
Viene inoltre eliminato l’obbligo di
specificare la causale
.
La norma prevede inoltre la possibilità di stipulare un ulteriore
contratto a termine per un massimo di
12 mesi
, in aggiunta al
limitemassimo consentito (
36mesi
), mediante una speciale pro-
cedura di convalida davanti alla Direzione territoriale del lavoro.
Cosa cambia
nelle assunzioni
di lavoro a tempo
indeterminato?
Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
(operai, impiegati e quadri, esclusi i dirigenti), effettuate dal
7 marzo 2015
la norma prevede che si applichi il contratto
a tutele crescenti.
Questa previsione vale anche per i contratti a termine
e di apprendistato convertiti a tempo indeterminato a
partire dal 7 marzo 2015.
Cos’è il contratto
a tutele crescenti?
È la nuova forma di contratto a tempo indeterminato, intro-
dotta con il Jobs Act, per i contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato stipulati dal
7 marzo 2015
.
Qual è la principale
differenza del
contatto a tutele
crescenti rispetto
ai “vecchi contratti”?
È la disciplina delle tutele individuali in caso di licenziamento
illegittimo. La nuova norma prevede come condanna per il da-
tore di lavoro il pagamento di un indennizzo economico, in-
vece della reintegrazione nel posto di lavoro
che rimane
limitatamente ai licenziamenti orali, discriminatori o nulli, o
all’insussistenza del fatto materiale dimostrata dal lavora-
tore in giudizio.