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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

Jobs Act

Il contratto a tutele crescenti

Per Jobs Act si intende la riforma del mercato del lavoro che, secondo la formula comunitaria

della

flexicurity

(flessibilità in entrata, in uscita e sicurezza sul mercato del lavoro attraverso

politiche attive e passive) e gli intendimenti dichiarati dal Governo, si propone di “produrre posti”

di lavoro modificando la disciplina giuridica del rapporto di lavoro e del mercato del lavoro.

Cosa cambia

nelle assunzioni

di lavoro a tempo

determinato?

Viene generalizzato il contratto a termine acausale. Il contratto

può essere prorogato

fino a 5 volte

e per una durata com-

plessiva

fino a 36 mesi

, anche non continuativi, nel limite del

20%

del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza

al

1° gennaio

dell’anno di assunzione, salvo deroghe della

contrattazione collettiva.

Viene inoltre eliminato l’obbligo di

specificare la causale

.

La norma prevede inoltre la possibilità di stipulare un ulteriore

contratto a termine per un massimo di

12 mesi

, in aggiunta al

limitemassimo consentito (

36mesi

), mediante una speciale pro-

cedura di convalida davanti alla Direzione territoriale del lavoro.

Cosa cambia

nelle assunzioni

di lavoro a tempo

indeterminato?

Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato

(operai, impiegati e quadri, esclusi i dirigenti), effettuate dal

7 marzo 2015

la norma prevede che si applichi il contratto

a tutele crescenti.

Questa previsione vale anche per i contratti a termine

e di apprendistato convertiti a tempo indeterminato a

partire dal 7 marzo 2015.

Cos’è il contratto

a tutele crescenti?

È la nuova forma di contratto a tempo indeterminato, intro-

dotta con il Jobs Act, per i contratti di lavoro subordinato a

tempo indeterminato stipulati dal

7 marzo 2015

.

Qual è la principale

differenza del

contatto a tutele

crescenti rispetto

ai “vecchi contratti”?

È la disciplina delle tutele individuali in caso di licenziamento

illegittimo. La nuova norma prevede come condanna per il da-

tore di lavoro il pagamento di un indennizzo economico, in-

vece della reintegrazione nel posto di lavoro

che rimane

limitatamente ai licenziamenti orali, discriminatori o nulli, o

all’insussistenza del fatto materiale dimostrata dal lavora-

tore in giudizio.