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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
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anche “giuridico”), e non esclude espressamente la possibilità da
parte del giudice di valutare la sproporzione tra infrazione e san-
zione. Inoltre, sia per il regime Fornero sia per quello Jobs Act,
viene confermata la reintegrazione anche nel caso in cui il fatto
contestato rientri tra le condotte che la contrattazione collettiva
punisce con una sanzione conservativa invece del licenziamento.
Cosa significa
“insussistenza
del fatto materiale”?
Significa che il fatto contestato dal datore di lavoro (assenza in-
giustificata, furto, etc.) debba ritenersi non sussistente nella sua
materialità, o evidenza empirica, indipendentemente cioè dal
suo significato sociale e dalle sue implicazioni giuridiche. In de-
finitiva, il fatto materiale insussistente è quello che non si è mai
verificato, o non è imputabile al lavoratore (ma magari ad altri
soggetti). Di fronte al rischio che il fatto materiale sia ritenuto
sussistente, per gli effetti della conferma del licenziamento, pur
se del tutto irrilevante (si pensi al caso di scuola di aver portato
inavvertitamente a casa dal lavoro una penna di scarso valore),
la giurisprudenza ha elaborato la fattispecie del fatto “rilevante”,
che integra cioè un inadempimento disciplinarmente rilevante.
Cosa prevede la
norma in caso di
licenziamento
economico
(giustificato motivo
oggettivo) illegittimo
per i lavoratori
assunti con contratto
a tutele crescenti?
Nel caso di licenziamento economico illegittimo, il giudice con-
danna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a
2
mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno
di servizio, in misura non inferiore a
4
e non superiore a
24
mensilità
.
È esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro
.
In quali casi
il lavoratore assunto
con contratto
a tutele crescenti,
ed illegittimamente
licenziato, può
essere reintegrato
nel posto di lavoro?
Il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro nei
seguenti casi:
•
licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta
causa
:
il lavoratore deve dimostrare direttamente in giudizio
l’insussistenza del fatto materiale contestato
(indipendente-
mente da ogni valutazione circa la sproporzionalità tra fatto con-
testato e sanzione disciplinare)
. In questo caso il datore di
lavoro è condannato al pagamento di un’indennità risarcito-
ria dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reinte-
grazione, con un
massimo di 12 mensilità
;
•
licenziamento discriminatorio
per
motivi di natura poli-
tica, razziale o di lingua, oppure basato sul sesso od orien-
tamenti sessuali, convinzioni personali, handicap;