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VORREI SAPERE 8

Vorrei

Sapere

8

Segue  >  Jobs Act

anche “giuridico”), e non esclude espressamente la possibilità da

parte del giudice di valutare la sproporzione tra infrazione e san-

zione. Inoltre, sia per il regime Fornero sia per quello Jobs Act,

viene confermata la reintegrazione anche nel caso in cui il fatto

contestato rientri tra le condotte che la contrattazione collettiva

punisce con una sanzione conservativa invece del licenziamento.

Cosa significa

“insussistenza

del fatto materiale”?

Significa che il fatto contestato dal datore di lavoro (assenza in-

giustificata, furto, etc.) debba ritenersi non sussistente nella sua

materialità, o evidenza empirica, indipendentemente cioè dal

suo significato sociale e dalle sue implicazioni giuridiche. In de-

finitiva, il fatto materiale insussistente è quello che non si è mai

verificato, o non è imputabile al lavoratore (ma magari ad altri

soggetti). Di fronte al rischio che il fatto materiale sia ritenuto

sussistente, per gli effetti della conferma del licenziamento, pur

se del tutto irrilevante (si pensi al caso di scuola di aver portato

inavvertitamente a casa dal lavoro una penna di scarso valore),

la giurisprudenza ha elaborato la fattispecie del fatto “rilevante”,

che integra cioè un inadempimento disciplinarmente rilevante.

Cosa prevede la

norma in caso di

licenziamento

economico

(giustificato motivo

oggettivo) illegittimo

per i lavoratori

assunti con contratto

a tutele crescenti?

Nel caso di licenziamento economico illegittimo, il giudice con-

danna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a

2

mensilità

dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno

di servizio, in misura non inferiore a

4

e non superiore a

24

mensilità

.

È esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro

.

In quali casi

il lavoratore assunto

con contratto

a tutele crescenti,

ed illegittimamente

licenziato, può

essere reintegrato

nel posto di lavoro?

Il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro nei

seguenti casi:

licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta

causa

:

il lavoratore deve dimostrare direttamente in giudizio

l’insussistenza del fatto materiale contestato

(indipendente-

mente da ogni valutazione circa la sproporzionalità tra fatto con-

testato e sanzione disciplinare)

. In questo caso il datore di

lavoro è condannato al pagamento di un’indennità risarcito-

ria dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reinte-

grazione, con un

massimo di 12 mensilità

;

licenziamento discriminatorio

per

motivi di natura poli-

tica, razziale o di lingua, oppure basato sul sesso od orien-

tamenti sessuali, convinzioni personali, handicap;