FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
Qual è la
retribuzione di un
lavoratore assunto
con il contratto a
tutele crescenti?
Il CCNL prevede che per gli assunti a far data dal 31 marzo
2015 a tempo indeterminato nella 3 area professionale - 1° li-
vello retributivo, lo stipendio sia pari a
€ 1.969,54 per un pe-
riodo di 4 anni.
Cosa succede
al lavoratore, assunto
a tempo indetermina-
to prima del 7 marzo
2015, che si dimette
e viene successiva-
mente riassunto
in un’altra azienda?
Prima di dimettersi ed accettare la nuova proposta, è op-
portuno consultare il Sindacato
. Il nuovo datore di lavoro
proporrà l’assunzione con il contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti. Il lavoratore potrebbe contrattare l’integra-
zione per via contrattuale di un sistema di indennizzi econo-
mici più favorevoli,
oppure chiedere l’inserimento nel
contratto individuale
di specifiche clausole finalizzate al ri-
pristino del rapporto di lavoro
(la c.d. “reintegra”)
al posto
dell’indennizzo previsto dal sistema delle tutele crescenti.
Cosa succede
nel caso di passaggi
inter societari
collettivi a seguito di
una riorganizzazione
aziendale?
In caso di mobilità infragruppo, realizzata mediante cessione
di azienda o di ramo di azienda,
il rapporto di lavoro con-
tinua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano
(norma di riferimento art. 2112 c.c.).
È quindi esclusa la novazione del contratto.
Qual è la principale
differenza tra un
contratto a tempo
indeterminato
stipulato fino
al 6 marzo 2015
e un contratto
a tutele crescenti?
Per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti la
reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di un licenzia-
mento dichiarato dal giudice illegittimo, salvo pochi casi, non
è più prevista ed è stata sostituita da un indennizzo economico
crescente con l’anzianità di servizio.
Cosa prevede la norma
in caso di licenziamen-
to disciplinare (giusta
causa o giustificato
motivo soggettivo)
illegittimo per
i lavoratori assunti
con contratto
a tutele crescenti?
La norma del Jobs Act prevede la
reintegrazione
solo per i li-
cenziamenti disciplinari, qualora l’insussistenza del fatto ma-
teriale contestato venga provata “direttamente” in giudizio dal
lavoratore. Esclude, pertanto, almeno per i lavoratori assunti
dal 7 marzo 2015, la possibilità per il giudice di valutare la
sproporzione tra il fatto contestato al lavoratore e la sanzione
disciplinare (licenziamento).
La norma antecedente e tuttora vigente, prevista dal “regime For-
nero”, rimane applicabile a tutti gli altri lavoratori. Essa non spe-
cifica la natura del “fatto insussistente” (se sia solo “materiale” o