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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

Qual è la

retribuzione di un

lavoratore assunto

con il contratto a

tutele crescenti?

Il CCNL prevede che per gli assunti a far data dal 31 marzo

2015 a tempo indeterminato nella 3 area professionale - 1° li-

vello retributivo, lo stipendio sia pari a

€ 1.969,54 per un pe-

riodo di 4 anni.

Cosa succede

al lavoratore, assunto

a tempo indetermina-

to prima del 7 marzo

2015, che si dimette

e viene successiva-

mente riassunto

in un’altra azienda?

Prima di dimettersi ed accettare la nuova proposta, è op-

portuno consultare il Sindacato

. Il nuovo datore di lavoro

proporrà l’assunzione con il contratto a tempo indeterminato

a tutele crescenti. Il lavoratore potrebbe contrattare l’integra-

zione per via contrattuale di un sistema di indennizzi econo-

mici più favorevoli,

oppure chiedere l’inserimento nel

contratto individuale

di specifiche clausole finalizzate al ri-

pristino del rapporto di lavoro

(la c.d. “reintegra”)

al posto

dell’indennizzo previsto dal sistema delle tutele crescenti.

Cosa succede

nel caso di passaggi

inter societari

collettivi a seguito di

una riorganizzazione

aziendale?

In caso di mobilità infragruppo, realizzata mediante cessione

di azienda o di ramo di azienda,

il rapporto di lavoro con-

tinua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i

diritti che ne derivano

(norma di riferimento art. 2112 c.c.).

È quindi esclusa la novazione del contratto.

Qual è la principale

differenza tra un

contratto a tempo

indeterminato

stipulato fino

al 6 marzo 2015

e un contratto

a tutele crescenti?

Per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti la

reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di un licenzia-

mento dichiarato dal giudice illegittimo, salvo pochi casi, non

è più prevista ed è stata sostituita da un indennizzo economico

crescente con l’anzianità di servizio.

Cosa prevede la norma

in caso di licenziamen-

to disciplinare (giusta

causa o giustificato

motivo soggettivo)

illegittimo per

i lavoratori assunti

con contratto

a tutele crescenti?

La norma del Jobs Act prevede la

reintegrazione

solo per i li-

cenziamenti disciplinari, qualora l’insussistenza del fatto ma-

teriale contestato venga provata “direttamente” in giudizio dal

lavoratore. Esclude, pertanto, almeno per i lavoratori assunti

dal 7 marzo 2015, la possibilità per il giudice di valutare la

sproporzione tra il fatto contestato al lavoratore e la sanzione

disciplinare (licenziamento).

La norma antecedente e tuttora vigente, prevista dal “regime For-

nero”, rimane applicabile a tutti gli altri lavoratori. Essa non spe-

cifica la natura del “fatto insussistente” (se sia solo “materiale” o