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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
Segue > Jobs Act
Le “tutele crescenti”
in che cosa
consistono?
Sono
indennizzi economici crescenti
legati all’anzianità di
servizio che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al
lavoratore a fronte di un licenziamento dichiarato illegittimo
dal giudice (prima era prevista la sua reintegrazione nel posto
di lavoro).
Cosa cambia a chi era
già assunto a tempo
indeterminato prima
del 7 marzo 2015?
Nulla
. Il legislatore ha creato due differenti discipline, la nuova
disciplina si applica esclusivamente
ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015
con il con-
tratto a tutele crescenti, configurando quindi distinte tutele a
fronte di uno stesso licenziamento.
L’azienda è obbligata
ad effettuare le
nuove assunzioni a
tempo indeterminato
con il contratto a
tutele crescenti?
Tale contratto sostituisce tutte le forme di contratto di lavoro
attualmente vigenti, per cui un’azienda che vuole assumere
deve farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure
a tempo determinato o con il nuovo apprendistato. Cionono-
stante l’azienda può prevedere clausole specifiche di miglior
favore che richiamino, nel caso di licenziamento illegittimo, il
regime regolatorio ante
Jobs Act
.
Quali sono i vantaggi
per i lavoratori?
La riforma si propone di incrementare l’occupazione e creare
maggiore dinamismo nel mercato del lavoro.
Il datore di lavoro ha convenienza economica ad assumere a
tempo indeterminato ed è meno vincolato nella gestione dei
licenziamenti.
Sicuramente, al momento, il lavoratore assunto con questo
contratto è fortemente indebolito in termini di tutele sul licen-
ziamento rispetto ai “vecchi contratti”.
Quali sono i vantaggi
per le aziende
nell’assumere
con il contratto
a tutele crescenti?
• Certezza circa il costo di un licenziamento che possa risultare
ingiustificato sottraendolo alle valutazioni discrezionali del
giudice;
• riduzione significativa del costo del licenziamento (il lavora-
tore diventa “liquidabile” a basso costo), in particolare ri-
spetto ad una bassa anzianità di servizio;
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 3
anni, per un massimo di € 8.060 annui per le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato effettuate entro il 31 di-
cembre 2015.
Dal 1° gennaio 2016 lo sgravio contributivo si riduce a
due anni, per un massimo di € 3.250 annui
.