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FIRST-CISL

81

Le Norme Contrattuali

e la Legge

Jobs Act

Controlli a distanza

Cosa disciplina

la norma sui

controlli a distanza?

I limiti e le condizioni per l’installazione e l’utilizzo di impianti

audiovisivi e di altri strumenti di possibile controllo a distanza.

Cosa prevedeva

la precedente

normativa?

Un divieto assoluto nell’uso di strumenti ed apparecchiature

per finalità di controllo a distanza dell’attività del lavoratore, a

salvaguardia della sua dignità e integrità fisica e morale, nel ri-

spetto dei principi costituzionali.

Tuttavia il datore di lavoro poteva utilizzare strumenti ed appa-

recchiature per il controllo a distanza

solo in caso di preventivo

accordo con le organizzazioni sindacali oppure tramite

un’autorizzazione della DpL

(oggi DTL - Direzione Territoriale

del Lavoro)

competente

. Dette apparecchiature potevano essere

installate solo per esigenze organizzative e produttive o per la si-

curezza del lavoro e potevano determinare, per le modalità di

funzionamento, controlli “accidentali” dell’attività dei lavoratori.

Quali sono

i cambiamenti

che giustificano

la riforma di questa

materia?

L’evoluzione tecnologica (

posta elettronica, sistemi di comunica-

zione mobile, sistemi informatici sempre connessi ad internet, si-

stemi di localizzazione satellitare, badge, etc.

), le esigenze

organizzative e produttive delle imprese, l’evoluzione norma-

tiva in materia di privacy e gli orientamenti ed interpretazioni

giurisprudenziali spesso contrastanti.

Cosa prevede la

nuova disciplina?

Non esiste più un divieto generalizzato per il datore di lavoro

di effettuare possibili controlli a distanza.

In quali casi possono

essere impiegati

strumenti di controllo

a distanza dell’attività

del lavoratore?

Esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la

sicurezza del lavoro a cui si è aggiunta la tutela del patrimonio

aziendale, previo accordo sindacale o, in mancanza, con auto-

rizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Qual è la principale

novità?

La legge prevede che si possano trattare i dati raccolti dagli stru-

menti informatici e tecnologici in dotazione al dipendente per

svolgere l’attività lavorativa (pc, notebook, tablet, smartphone,

etc.

)

e dagli strumenti di registrazione e degli accessi delle presenze.