FIRST-CISL
81
Le Norme Contrattuali
e la Legge
Jobs Act
Controlli a distanza
Cosa disciplina
la norma sui
controlli a distanza?
I limiti e le condizioni per l’installazione e l’utilizzo di impianti
audiovisivi e di altri strumenti di possibile controllo a distanza.
Cosa prevedeva
la precedente
normativa?
Un divieto assoluto nell’uso di strumenti ed apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell’attività del lavoratore, a
salvaguardia della sua dignità e integrità fisica e morale, nel ri-
spetto dei principi costituzionali.
Tuttavia il datore di lavoro poteva utilizzare strumenti ed appa-
recchiature per il controllo a distanza
solo in caso di preventivo
accordo con le organizzazioni sindacali oppure tramite
un’autorizzazione della DpL
(oggi DTL - Direzione Territoriale
del Lavoro)
competente
. Dette apparecchiature potevano essere
installate solo per esigenze organizzative e produttive o per la si-
curezza del lavoro e potevano determinare, per le modalità di
funzionamento, controlli “accidentali” dell’attività dei lavoratori.
Quali sono
i cambiamenti
che giustificano
la riforma di questa
materia?
L’evoluzione tecnologica (
posta elettronica, sistemi di comunica-
zione mobile, sistemi informatici sempre connessi ad internet, si-
stemi di localizzazione satellitare, badge, etc.
), le esigenze
organizzative e produttive delle imprese, l’evoluzione norma-
tiva in materia di privacy e gli orientamenti ed interpretazioni
giurisprudenziali spesso contrastanti.
Cosa prevede la
nuova disciplina?
Non esiste più un divieto generalizzato per il datore di lavoro
di effettuare possibili controlli a distanza.
In quali casi possono
essere impiegati
strumenti di controllo
a distanza dell’attività
del lavoratore?
Esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro a cui si è aggiunta la tutela del patrimonio
aziendale, previo accordo sindacale o, in mancanza, con auto-
rizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
Qual è la principale
novità?
La legge prevede che si possano trattare i dati raccolti dagli stru-
menti informatici e tecnologici in dotazione al dipendente per
svolgere l’attività lavorativa (pc, notebook, tablet, smartphone,
etc.
)
e dagli strumenti di registrazione e degli accessi delle presenze.