FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
L’azienda può
variare l’orario
concordato?
SI
, ma solo se i contratti collettivi (nazionali o aziendali) prevedono
la stipula di “
clausole elastiche
”, determinando condizioni e mo-
dalità per cui il datore di lavoro può variare la sola collocazione
temporale (e non la durata) dell’orario del lavoratore a part-time.
La variazione deve essere comunicata al lavoratore con un preav-
viso di
almeno 10 giorni
, salvo diversa previsione dei contratti col-
lettivi, ma comunque
non inferiore a 48 ore
. I contratti collettivi
dovranno prevedere anche una maggiorazione della retribuzione
oraria globale, a cui ha diritto il lavoratore o la lavoratrice che ac-
cetta di lavorare con “clausole elastiche”. La disponibilità del lavo-
ratore o della lavoratrice ad un part-time con “clausole elastiche”
deve essere formalizzata attraverso uno specifico “patto” scritto,
anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro a part-time.
Il Ccnl del credito non parla di clausole elastiche; per-
tanto sono possibili solo in seguito ad uno specifico ac-
cordo aziendale.
Il lavoratore può
rifiutare la
variazione di orario?
SI
, il lavoratore o la lavoratrice ha la possibilità di “
ripensarci
”
e tornare ad una distribuzione dell’orario non variabile, per
una delle seguenti documentate ragioni:
• esigenze di carattere familiare;
• esigenze di tutela della salute;
• necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata
o autonoma.
La richiesta deve essere fatta in forma scritta e può es-
sere effettuata dopo almeno 5mesi dalla stipula del patto
e con un mese di preavviso per il datore di lavoro. I con-
tratti collettivi possono prevedere possibilità di denuncia
del patto anche per esigenze di studio e di formazione.
L’azienda
può chiedere
prestazioni di lavoro
supplementare?
SI
, ma solo per le mansioni attribuite e per le seguenti esi-
genze organizzative:
• operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
• interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti
elettronici di lavoro;
• assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità
operativa.
Con i seguenti limiti temporali:
•
2 ore
al giorno;
•
50 ore
all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
In caso di lavoro supplementare svolto dopo l’intervallo per il
pranzo spetta il Ticket Pasto.