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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

L’azienda può

variare l’orario

concordato?

SI

, ma solo se i contratti collettivi (nazionali o aziendali) prevedono

la stipula di “

clausole elastiche

”, determinando condizioni e mo-

dalità per cui il datore di lavoro può variare la sola collocazione

temporale (e non la durata) dell’orario del lavoratore a part-time.

La variazione deve essere comunicata al lavoratore con un preav-

viso di

almeno 10 giorni

, salvo diversa previsione dei contratti col-

lettivi, ma comunque

non inferiore a 48 ore

. I contratti collettivi

dovranno prevedere anche una maggiorazione della retribuzione

oraria globale, a cui ha diritto il lavoratore o la lavoratrice che ac-

cetta di lavorare con “clausole elastiche”. La disponibilità del lavo-

ratore o della lavoratrice ad un part-time con “clausole elastiche”

deve essere formalizzata attraverso uno specifico “patto” scritto,

anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro a part-time.

Il Ccnl del credito non parla di clausole elastiche; per-

tanto sono possibili solo in seguito ad uno specifico ac-

cordo aziendale.

Il lavoratore può

rifiutare la

variazione di orario?

SI

, il lavoratore o la lavoratrice ha la possibilità di “

ripensarci

e tornare ad una distribuzione dell’orario non variabile, per

una delle seguenti documentate ragioni:

• esigenze di carattere familiare;

• esigenze di tutela della salute;

• necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata

o autonoma.

La richiesta deve essere fatta in forma scritta e può es-

sere effettuata dopo almeno 5mesi dalla stipula del patto

e con un mese di preavviso per il datore di lavoro. I con-

tratti collettivi possono prevedere possibilità di denuncia

del patto anche per esigenze di studio e di formazione.

L’azienda

può chiedere

prestazioni di lavoro

supplementare?

SI

, ma solo per le mansioni attribuite e per le seguenti esi-

genze organizzative:

• operazioni di quadratura contabile e di chiusura;

• interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti

elettronici di lavoro;

• assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità

operativa.

Con i seguenti limiti temporali:

2 ore

al giorno;

50 ore

all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

In caso di lavoro supplementare svolto dopo l’intervallo per il

pranzo spetta il Ticket Pasto.