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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

E in caso di

trasformazione del

rapporto di lavoro da

parziale a tempo

pieno e viceversa?

La previsione di cui sopra si applica solo al periodo di lavoro a

tempo parziale.

I lavoratori a tempo

parziale contribuisco-

no al Fondo

per l’occupazione?

SI

, rinunciando, per il periodo

2015-2018

ad una giornata la-

vorativa facente parte di quelle accantonate per la riduzione

di orario.

Qual è il trattamento

economico?

È proporzionato all’orario di lavoro:

• l’indennità di rischio cassieri viene anch’essa corrisposta in

proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari

a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa;

• l’indennità sotterranei viene corrisposta nel caso si superi

mediamente nella settimana la metà del normale orario

giornaliero di un lavoratore a tempo pieno.

Ai lavoratori

a tempo parziale

viene applicata

la riduzione

dell’orario di lavoro

settimanale?

Part-time orizzontale

SI

, vengono conservate le due giornate di permesso fraziona-

bile previste dal vecchio Ccnl e in aggiunta vengono attribuite

ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minor orario ef-

fettuato, utilizzabili con gli stessi criteri.

Part-time verticale o misto

SI,

la riduzione è proporzionata al minor numero di giornate

lavorative, mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto

alla normale distribuzione dell’orario.

Per un part-time orizzontale a 25 ore settimanali (cioè 5

ore giornaliere) la riduzione settimanale di orario sa-

rebbe pari a 20 minuti o, in alternativa 2 giornate al-

l’anno da accantonarsi in banca delle ore.

Per il periodo 2015-2018 viene sospesa la

norma che prevede la riduzione settimanale

e, pertanto, è possibile (nella fase transitoria)

solo l’accantonamento in banca delle ore.