FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
E in caso di
trasformazione del
rapporto di lavoro da
parziale a tempo
pieno e viceversa?
La previsione di cui sopra si applica solo al periodo di lavoro a
tempo parziale.
I lavoratori a tempo
parziale contribuisco-
no al Fondo
per l’occupazione?
SI
, rinunciando, per il periodo
2015-2018
ad una giornata la-
vorativa facente parte di quelle accantonate per la riduzione
di orario.
Qual è il trattamento
economico?
È proporzionato all’orario di lavoro:
• l’indennità di rischio cassieri viene anch’essa corrisposta in
proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari
a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa;
• l’indennità sotterranei viene corrisposta nel caso si superi
mediamente nella settimana la metà del normale orario
giornaliero di un lavoratore a tempo pieno.
Ai lavoratori
a tempo parziale
viene applicata
la riduzione
dell’orario di lavoro
settimanale?
Part-time orizzontale
SI
, vengono conservate le due giornate di permesso fraziona-
bile previste dal vecchio Ccnl e in aggiunta vengono attribuite
ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minor orario ef-
fettuato, utilizzabili con gli stessi criteri.
Part-time verticale o misto
SI,
la riduzione è proporzionata al minor numero di giornate
lavorative, mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto
alla normale distribuzione dell’orario.
Per un part-time orizzontale a 25 ore settimanali (cioè 5
ore giornaliere) la riduzione settimanale di orario sa-
rebbe pari a 20 minuti o, in alternativa 2 giornate al-
l’anno da accantonarsi in banca delle ore.
Per il periodo 2015-2018 viene sospesa la
norma che prevede la riduzione settimanale
e, pertanto, è possibile (nella fase transitoria)
solo l’accantonamento in banca delle ore.