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FIRST-CISL

83

Le Norme Contrattuali

e la Legge

I dati ricavati

possono essere

utilizzati anche

per sanzionare

il dipendente?

SI,

se il datore di lavoro rispetta sia gli obblighi informativi che

il Codice privacy, i dati ricavati dall’utilizzo delle email, telefoni

cellulari, pc, smartphone

etc.

potranno essere utilizzati contro

il lavoratore.

Come deve avvenire

il trattamento

dei dati?

Rispettando la normativa del Codice in materia di protezione

dei dati e osservando alcuni cogenti principi: necessità, corret-

tezza, pertinenza, completezza e non eccedenza. Inoltre i trat-

tamenti devono essere effettuati per finalità determinate,

esplicite e legittime nella misura meno invasiva possibile. I mo-

nitoraggi possono essere effettuati solo da soggetti preposti

e mirati ad attività di rischio, (nel rispetto del principio di se-

gretezza della corrispondenza, anche se in merito a questo

punto ci sono indirizzi contrastanti).

Il datore di lavoro

può trattare i dati

con strumenti

preordinati al

controllo a distanza?

Non è consentito

il trattamento di dati effettuato con sistemi

hardware e software preordinati al controllo a distanza (con-

trollo occulto), con i quali sia possibile ricostruire l’attività dei

lavoratori (

esempio: lettura e registrazione sistematica dei mes-

saggi di posta elettronica, riproduzione e memorizzazione siste-

matica delle pagine web, analisi occulta di computer portatili in

uso, etc.

).

Cosa succede in caso

di violazione da

parte del datore di

lavoro degli obblighi

di preventiva ed

adeguata informa-

zione al lavoratore

e/o di mancato

rispetto dei principi,

dei limiti e delle

condizioni di tratta-

mento dei dati

raccolti?

Tali dati sono inutilizzabili da parte del datore di lavoro, quindi

qualsiasi provvedimento disciplinare direttamente connesso

al loro utilizzo è nullo.

Inoltre in caso di violazione dell’art 23 D.lgs. 151/2015 è con-

fermata la tutela penale (che si riassume in pena alternativa

da euro 154 a 1.549 o arresto da 15gg a un anno salvo che il

fatto non costituisca reato più grave).