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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

licenziamento orale o nullo

comminato alla lavoratrice in

concomitanza del matrimonio, all’inizio della gravidanza e

durante il periodo di interdizione prescritto dalla legge o a

seguito di richieste di fruizione di congedo parentale o per

malattia del bambino, per fruizione del congedo di mater-

nità e sino all’età di un anno del bambino o, nel caso di ado-

zione, entro un anno dall’ingresso del bambino nel nucleo

familiare.

È parimenti nullo il licenziamento intimato per fruizione del

congedo di paternità e sino all’età di un anno del bambino

o, nel caso di adozione entro un anno dall’ingresso del bam-

bino nel nucleo familiare, è altresì nullo il licenziamento con-

seguente al rifiuto di passare da un regime a tempo parziale

ad un regime a tempo pieno.

Le nuove regole

in caso di licenziamen-

to dichiarato

illegittimo dal

giudice valgono

per tutti i lavoratori?

NO

, le nuove regole valgono solo per i lavoratori assunti a

tempo indeterminato

dal 7 marzo 2015.

Come funzionano gli

indennizzi economici

nel caso di licenzia-

mento illegittimo di

un lavoratore

assunto con il contrat-

to a tutele crescenti?

Nel caso di licenziamento illegittimo, salvo i casi residuali e ti-

pizzati di reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro

viene condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria

commisurata all’anzianità di servizio del lavoratore. Tale inden-

nità è pari a

2 mensilità

(ultima retribuzione considerata per

il Tfr) per ogni anno di servizio, con un minimo di

4

ed un mas-

simo di

24 mensilità.

È ancora previsto

il tentativo

di conciliazione?

SI

,

la procedura non è obbligatoria, ma facoltativa

.

Il datore di lavoro, a fronte di un licenziamento e per evitare

un contenzioso con il lavoratore, può offrire un importo pari

ad una mensilità della retribuzione per ogni anno di anzianità

aziendale,

non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18.

Tale importo non è fiscalmente imponibile ed è esente da con-

tribuzione.

Entro

60 giorni

dal licenziamento il datore di lavoro può deci-

dere di fare l’offerta conciliativa al lavoratore licenziato a titolo

di risarcimento che, se accettata, implica la rinuncia a qualsiasi

impugnazione. La procedura deve avvenire in “sede protetta”

(presso la Direzione territoriale del lavoro, la commissione di

certificazione o in sede sindacale).