FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
•
licenziamento orale o nullo
comminato alla lavoratrice in
concomitanza del matrimonio, all’inizio della gravidanza e
durante il periodo di interdizione prescritto dalla legge o a
seguito di richieste di fruizione di congedo parentale o per
malattia del bambino, per fruizione del congedo di mater-
nità e sino all’età di un anno del bambino o, nel caso di ado-
zione, entro un anno dall’ingresso del bambino nel nucleo
familiare.
È parimenti nullo il licenziamento intimato per fruizione del
congedo di paternità e sino all’età di un anno del bambino
o, nel caso di adozione entro un anno dall’ingresso del bam-
bino nel nucleo familiare, è altresì nullo il licenziamento con-
seguente al rifiuto di passare da un regime a tempo parziale
ad un regime a tempo pieno.
Le nuove regole
in caso di licenziamen-
to dichiarato
illegittimo dal
giudice valgono
per tutti i lavoratori?
NO
, le nuove regole valgono solo per i lavoratori assunti a
tempo indeterminato
dal 7 marzo 2015.
Come funzionano gli
indennizzi economici
nel caso di licenzia-
mento illegittimo di
un lavoratore
assunto con il contrat-
to a tutele crescenti?
Nel caso di licenziamento illegittimo, salvo i casi residuali e ti-
pizzati di reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro
viene condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria
commisurata all’anzianità di servizio del lavoratore. Tale inden-
nità è pari a
2 mensilità
(ultima retribuzione considerata per
il Tfr) per ogni anno di servizio, con un minimo di
4
ed un mas-
simo di
24 mensilità.
È ancora previsto
il tentativo
di conciliazione?
SI
,
la procedura non è obbligatoria, ma facoltativa
.
Il datore di lavoro, a fronte di un licenziamento e per evitare
un contenzioso con il lavoratore, può offrire un importo pari
ad una mensilità della retribuzione per ogni anno di anzianità
aziendale,
non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18.
Tale importo non è fiscalmente imponibile ed è esente da con-
tribuzione.
Entro
60 giorni
dal licenziamento il datore di lavoro può deci-
dere di fare l’offerta conciliativa al lavoratore licenziato a titolo
di risarcimento che, se accettata, implica la rinuncia a qualsiasi
impugnazione. La procedura deve avvenire in “sede protetta”
(presso la Direzione territoriale del lavoro, la commissione di
certificazione o in sede sindacale).