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VORREI SAPERE 8

Vorrei

Sapere

8

Segue  >  Retribuzioni variabili – Premi

incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di ec-

cellenza nell’ambito scolastico, il servizio di trasporto scola-

stico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle

visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di of-

ferta formativa scolastica nonché l’offerta – anche sotto

forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting);

le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro

alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per

la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani (sog-

getti che abbiano compiuto i 75 anni di età) o non autosuf-

ficienti (ovvero che non riescono a fare una o più di queste

attività: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche

e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli

indumenti).

alcune di queste utilità devono essere pagate tramite vou-

cher personali che:

non possono essere emessi

a parziale copertura del costo

della prestazione, opera o servizio e quindi non sono inte-

grabili (ma possono essere pagati separatamente dal lavo-

ratore. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal

datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi

in palestra, il pagamento dell’undicesimo ingresso deve es-

sere contrattato direttamente dal dipendente);

non possono rappresentare

più prestazioni opere o servizi,

salvo che si tratti di voucher cumulativi (come ad esempio

nel caso di una elencazione contenuta su una piattaforma

elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel

“carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23

euro;

può consistere

anche in somministrazioni continuative o ri-

petute nel tempo come ad esempio, abbonamenti annuali

a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di

lezioni di nuoto.

nel caso in cui

i benefit costituiscano

una parte della

somma riconosciuta

dal premio?

La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata

all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del

prestatore di lavoro.