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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

• vale anche per le somme date come partecipazione agli utili

dell’impresa;

• deve scaturire da miglioramenti aziendali misurabili;

inoltre:

- l’assenza per maternità obbligatoria è considerata per il

pagamento del premio;

-

i 2.000 € detassati

non rilevano ai fini della determina-

zione delle detrazioni fiscali;

- eccezionalmente la detassazione può risultare sfavorevole

al dipendente perché esclude, su quell’importo, la possibi-

lità di far valere oneri deducibili o detraibili;

- il Premio vale comunque per il calcolo dell’ISEE.

ad esempio, quelle per carichi di famiglia o per le detra-

zioni per reddito di lavoro dipendente (che spetteranno

per un maggiore ammontare) o per il bonus irpef di 80 €

(non rientra quindi nella soglia dei 26.000 €).

Si ricorda che i versamenti alla previdenza complemen-

tare riducono l’imponibile fiscale, per cui può essere in-

teressante considerare tale opzione per rientrare nel

limite dei 50.000 € (che varrà per l’anno successivo).

Qual è l’utilizzo

del premio a fini

di welfare?

La contrattazione può attribuire al dipendente un’ulteriore

facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato oltre a

quella di avvalersi della tassazione sostitutiva: di scegliere

se ottenere il premio in denaro o in natura.

A tale scopo si sono ampliate le ipotesi di somme e valori dati

dal datore di lavoro che non concorrono alla determinazione

del reddito di lavoro dipendente.

Cosa esclude

dal reddito (e quindi

dalle imposte)

la nuova norma?

opere e servizi

aventi finalità di educazione, istruzione, ri-

creazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili

dal dipendente o dai familiari, anche se non sono fiscal-

mente a carico (come ad esempio i corsi di lingue, teatro,

danza, ecc.);

servizi di educazione e istruzione

anche in età prescolare,

compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, non-

ché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali

e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (sono

così compresi i contributi versati dal datore di lavoro per rim-

borsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolasti-

che, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli