FIRST-CISL
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Le Norme Contrattuali
e la Legge
• vale anche per le somme date come partecipazione agli utili
dell’impresa;
• deve scaturire da miglioramenti aziendali misurabili;
•
inoltre:
- l’assenza per maternità obbligatoria è considerata per il
pagamento del premio;
-
i 2.000 € detassati
non rilevano ai fini della determina-
zione delle detrazioni fiscali;
- eccezionalmente la detassazione può risultare sfavorevole
al dipendente perché esclude, su quell’importo, la possibi-
lità di far valere oneri deducibili o detraibili;
- il Premio vale comunque per il calcolo dell’ISEE.
ad esempio, quelle per carichi di famiglia o per le detra-
zioni per reddito di lavoro dipendente (che spetteranno
per un maggiore ammontare) o per il bonus irpef di 80 €
(non rientra quindi nella soglia dei 26.000 €).
Si ricorda che i versamenti alla previdenza complemen-
tare riducono l’imponibile fiscale, per cui può essere in-
teressante considerare tale opzione per rientrare nel
limite dei 50.000 € (che varrà per l’anno successivo).
Qual è l’utilizzo
del premio a fini
di welfare?
La contrattazione può attribuire al dipendente un’ulteriore
facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato oltre a
quella di avvalersi della tassazione sostitutiva: di scegliere
se ottenere il premio in denaro o in natura.
A tale scopo si sono ampliate le ipotesi di somme e valori dati
dal datore di lavoro che non concorrono alla determinazione
del reddito di lavoro dipendente.
Cosa esclude
dal reddito (e quindi
dalle imposte)
la nuova norma?
•
opere e servizi
aventi finalità di educazione, istruzione, ri-
creazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili
dal dipendente o dai familiari, anche se non sono fiscal-
mente a carico (come ad esempio i corsi di lingue, teatro,
danza, ecc.);
•
servizi di educazione e istruzione
anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, non-
ché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali
e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (sono
così compresi i contributi versati dal datore di lavoro per rim-
borsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolasti-
che, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli