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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
Segue > Permessi di studio
Per gli iscritti a scuole secondarie di 1° e 2° grado:
• per le
giornate di esami
, nonché per il tempo necessario a
raggiungere la località in caso di mancanza di scuola del tipo
prescelto nel luogo di residenza;
•
8 giorni lavorativi
- per una sola volta - per il consegui-
mento della licenza di scuola media, inferiore o superiore,
con esclusione di quelle a carattere artistico. Tale permesso
è usufruibile a richiesta del lavoratore, da presentare al-
l’Azienda con almeno 5 giorni di anticipo;
• permesso retribuito di
20 ore annue
da fruire in
4 giornate
lavorative
e per
5 ore al giorno
. Tale permesso spetta per un
numero di anni + 2 di corso legale degli studi previsto dagli or-
dinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Va richiesto
all’Azienda con almeno 5 giorni di anticipo e può essere fruito
solamente durante il normale periodo scolastico o accademico.
tutti i lavoratori
studenti hanno
diritto a permessi
di studio
non retribuiti?
Si
, permesso straordinario - una sola volta per ciascun ciclo di
studi (quindi massimo 3 volte) - sino a
30 giorni di calendario
,
fruibili in unica soluzione o in due periodi. La richiesta deve
essere presentata all’Azienda con almeno
30 giorni di anti-
cipo
. Deve essere fruito solamente durante il normale periodo
scolastico o accademico.
In aggiunta a quanto sopra i lavoratori studenti possono chie-
dere di sospendere il rapporto di lavoro (cioè mantenerlo e non
ricevere la retribuzione), ottenendo un congedo per la forma-
zione, per un periodo massimo di
11 mesi nell’arco dell’intera
vita lavorativa
, continuativo o frazionato. Tale congedo può
servire per completare la scuola dell’obbligo, per conseguire
un diploma di scuola superiore o il diploma di laurea.
i lavoratori studenti
hanno diritto ad una
provvidenza annuale?
no
.
Spetta un premio
a chi consegue
il titolo di studio?
Si:
•
€ 133,51
al lavoratore che consegue, dopo l’assunzione, la licenza
di scuola media superiore, esclusa quella di indirizzo artistico;
•
€ 136,35
al lavoratore - non laureato - che consegue una lau-
rea (riconosciuta ai fini dell’anzianità convenzionale);
•
€ 85,22
al conseguimento della laurea magistrale (ricono-
sciuta ai fini dell’anzianità convenzionale).
Gli importi di cui sopra vanno riconosciuti una sola volta.
i Contratti integrativi di ogni azienda possono prevedere
normative migliorative.