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VORREI SAPERE 8

Vorrei

Sapere

8

Segue  >  Permessi di studio

Per gli iscritti a scuole secondarie di 1° e 2° grado:

• per le

giornate di esami

, nonché per il tempo necessario a

raggiungere la località in caso di mancanza di scuola del tipo

prescelto nel luogo di residenza;

8 giorni lavorativi

- per una sola volta - per il consegui-

mento della licenza di scuola media, inferiore o superiore,

con esclusione di quelle a carattere artistico. Tale permesso

è usufruibile a richiesta del lavoratore, da presentare al-

l’Azienda con almeno 5 giorni di anticipo;

• permesso retribuito di

20 ore annue

da fruire in

4 giornate

lavorative

e per

5 ore al giorno

. Tale permesso spetta per un

numero di anni + 2 di corso legale degli studi previsto dagli or-

dinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Va richiesto

all’Azienda con almeno 5 giorni di anticipo e può essere fruito

solamente durante il normale periodo scolastico o accademico.

tutti i lavoratori

studenti hanno

diritto a permessi

di studio

non retribuiti?

Si

, permesso straordinario - una sola volta per ciascun ciclo di

studi (quindi massimo 3 volte) - sino a

30 giorni di calendario

,

fruibili in unica soluzione o in due periodi. La richiesta deve

essere presentata all’Azienda con almeno

30 giorni di anti-

cipo

. Deve essere fruito solamente durante il normale periodo

scolastico o accademico.

In aggiunta a quanto sopra i lavoratori studenti possono chie-

dere di sospendere il rapporto di lavoro (cioè mantenerlo e non

ricevere la retribuzione), ottenendo un congedo per la forma-

zione, per un periodo massimo di

11 mesi nell’arco dell’intera

vita lavorativa

, continuativo o frazionato. Tale congedo può

servire per completare la scuola dell’obbligo, per conseguire

un diploma di scuola superiore o il diploma di laurea.

i lavoratori studenti

hanno diritto ad una

provvidenza annuale?

no

.

Spetta un premio

a chi consegue

il titolo di studio?

Si:

€ 133,51

al lavoratore che consegue, dopo l’assunzione, la licenza

di scuola media superiore, esclusa quella di indirizzo artistico;

€ 136,35

al lavoratore - non laureato - che consegue una lau-

rea (riconosciuta ai fini dell’anzianità convenzionale);

€ 85,22

al conseguimento della laurea magistrale (ricono-

sciuta ai fini dell’anzianità convenzionale).

Gli importi di cui sopra vanno riconosciuti una sola volta.

i Contratti integrativi di ogni azienda possono prevedere

normative migliorative.