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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
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Segue > Permessi – Congedi (non di maternità) – Aspettativa
Cosa prevede
la legge?
L’art. 4 della legge 53/2000 prevede che per gravi e documen-
tati motivi familiari si può ottenere un periodo di congedo con-
tinuativo o frazionato
non superiore a 2 anni, non retribuito
,
nell’arco dell’intera vita lavorativa.
tra la norma
contrattuale
e la legge cosa
conviene scegliere?
Per i congedi
(legge 53/2000)
c’è la copertura
previdenziale?
•
La norma contrattuale
ha il vantaggio di non essere legata
al tetto massimo di durata e quindi il congedo è ripetibile ad
ogni rinnovo contrattuale;
•
la legge
obbliga l’azienda a motivare l’eventuale diniego, ma
ha una durata massima di
2 anni
;
• vista la complessità delle pratiche da affrontare consigliamo
di rivolgersi per questa tematica al vostro sindacalista First
Cisl che potrà prendere insieme a voi i contatti con il patro-
nato Inas Cisl per ricevere aiuto e consulenza specializzata.
Il lavoratore può riscattare (con onere a suo carico) il periodo
di congedo fruito o effettuare versamenti volontari.
Si possono
richiedere congedi
a scopi formativi?
Si
, ai sensi della legge il lavoratore che abbia un’anzianità di
servizio superiore ai
5 anni
presso la stessa azienda, può chie-
dere periodi di congedo,
non retribuito
, per la formazione
per un
massimo di 11 mesi
continuativi o frazionati nell’arco
dell’intera vita lavorativa.
Si possono
richiedere congedi
per altri scopi?
Si
, il D.lgs. Nr.80 del 15/6/2015 all’art. 24 stabilisce che le lavo-
ratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati, possono astenersi dal lavoro,
per un periodo massimo di tre mesi e per motivi legati al sud-
detto percorso,
interamente retribuito (congedo per le vit-
time di violenza di genere).
il congedo per
le vittime di violenza
di genere può essere
frazionato?
Si
, il congedo per le vittime di violenza di genere può anche
essere fruito in modo frazionato. Il periodo di tre mesi può es-
sere utilizzato su base oraria oppure giornaliera, distribuito
nell’arco temporale di tre anni.
i congedi per le vitti-
me di violenza di gene-
re (D.lgs. nr. 80/2015)
prevedono la copertu-
ra previdenziale?
Si,
per i periodi di astensione dal lavoro, spetta alle lavoratrici
l’intera contribuzione previdenziale.