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VORREI SAPERE 8

Vorrei

Sapere

8

Segue  >  Permessi – Congedi (non di maternità) – Aspettativa

Cosa prevede

la legge?

L’art. 4 della legge 53/2000 prevede che per gravi e documen-

tati motivi familiari si può ottenere un periodo di congedo con-

tinuativo o frazionato

non superiore a 2 anni, non retribuito

,

nell’arco dell’intera vita lavorativa.

tra la norma

contrattuale

e la legge cosa

conviene scegliere?

Per i congedi

(legge 53/2000)

c’è la copertura

previdenziale?

La norma contrattuale

ha il vantaggio di non essere legata

al tetto massimo di durata e quindi il congedo è ripetibile ad

ogni rinnovo contrattuale;

la legge

obbliga l’azienda a motivare l’eventuale diniego, ma

ha una durata massima di

2 anni

;

• vista la complessità delle pratiche da affrontare consigliamo

di rivolgersi per questa tematica al vostro sindacalista First

Cisl che potrà prendere insieme a voi i contatti con il patro-

nato Inas Cisl per ricevere aiuto e consulenza specializzata.

Il lavoratore può riscattare (con onere a suo carico) il periodo

di congedo fruito o effettuare versamenti volontari.

Si possono

richiedere congedi

a scopi formativi?

Si

, ai sensi della legge il lavoratore che abbia un’anzianità di

servizio superiore ai

5 anni

presso la stessa azienda, può chie-

dere periodi di congedo,

non retribuito

, per la formazione

per un

massimo di 11 mesi

continuativi o frazionati nell’arco

dell’intera vita lavorativa.

Si possono

richiedere congedi

per altri scopi?

Si

, il D.lgs. Nr.80 del 15/6/2015 all’art. 24 stabilisce che le lavo-

ratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di

genere, debitamente certificati, possono astenersi dal lavoro,

per un periodo massimo di tre mesi e per motivi legati al sud-

detto percorso,

interamente retribuito (congedo per le vit-

time di violenza di genere).

il congedo per

le vittime di violenza

di genere può essere

frazionato?

Si

, il congedo per le vittime di violenza di genere può anche

essere fruito in modo frazionato. Il periodo di tre mesi può es-

sere utilizzato su base oraria oppure giornaliera, distribuito

nell’arco temporale di tre anni.

i congedi per le vitti-

me di violenza di gene-

re (D.lgs. nr. 80/2015)

prevedono la copertu-

ra previdenziale?

Si,

per i periodi di astensione dal lavoro, spetta alle lavoratrici

l’intera contribuzione previdenziale.