Table of Contents Table of Contents
Previous Page  168 / 264 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 168 / 264 Next Page
Page Background

FIRST-CISL

169

Maternità

e congedi parentali

Condizioni di lavoro

Sono previste norme

di tutele per le lavo-

ratrici che svolgono

lavori “pericolosi”?

SI,

dall’inizio dello stato di gravidanza sino a

7 mesi dopo il

parto

è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al solleva-

mento pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

Quali sono

le soluzioni adottate

per garantire

tale diritto?

Il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le con-

dizioni o l’orario di lavoro, più consoni allo stato di gravidanza

o di allattamento.

Se i motivi organizzativi e produttivi non lo consentono, il

datore di lavoro deve:

• affidare alla lavoratrice un’altra mansione, anche inferiore,

ma mantenendo inalterata la qualifica e la retribuzione;

• nel caso la lavoratrice non possa svolgere altre mansioni,

ha diritto all’anticipazione del periodo di divieto di lavoro

e/o alla proroga dello stesso (

massimo 7° mese dopo il

parto

).

Quale trattamento

economico spetta

alla lavoratrice in

caso di dimissioni?

In caso di dimissioni volontarie presentate durante la gravi-

danza e

entro il 1° anno di vita

del bambino (periodo di non

licenziabilità a norma di legge) alla lavoratrice competono le

indennità previste dalle norme di legge e di contratto per l’ipo-

tesi di licenziamento.

Il Ccnl prevede che alla lavoratrice dimissionaria nel pe-

riodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di

età del bambino, oltre al TFR spetti un importo equiva-

lente all’ammontare della retribuzione che sarebbe

spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di

recesso da parte dell’impresa.

zio della gestazione, nonché nel caso di

decesso del bam-

bino

alla nascita o durante il congedo di maternità, prevede

che

le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere in qua-

lunque momento l’attività lavorativa con un preavviso di

dieci giorni al datore di lavoro

, a condizione che il medico

specialista del S.S.N. e il medico competente ai fini della pre-

venzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino

che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della la-

voratrice.