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FIRST-CISL

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Maternità

e congedi parentali

La lavoratrice

disoccupata, sospesa

o assente dal lavoro

senza retribuzione,

ha diritto

all’indennità di

maternità?

SI,

ha diritto all’indennità di maternità se l’intervallo di tempo

tra l’inizio dell’assenza, sospensione, disoccupazione e l’inizio

del periodo di interdizione, non supera i

60 giorni

.

La lavoratrice che, all’inizio dell’astensione obbligatoria, sia so-

spesa anche da più di

60 giorni

ha diritto ugualmente all’in-

dennità di maternità qualora:

• fruisca del trattamento di disoccupazione;

• si trovi in aspettativa sindacale o per carica pubblica (L. 300/70).

Nel computo dei 60 giorni non bisogna tener conto delle

seguenti assenze:

malattia o infortunio sul lavoro;

periodi di congedo parentale o permalattia del bambino

a causa di precedente maternità (TU 151/2001);

periodo di assenza per la cura del minore affidato in prea-

dozione (TU 151/2001).

Divieto di lavoro

Quali sono i casi

di anticipo?

• Per complicazioni della gravidanza;

• qualora le condizioni ambientali siano pregiudizievoli alla sa-

lute della mamma e del bambino;

• per impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

Chi può adottare

il provvedimento

di anticipo?

La procedura di interdizione anticipata per “gravi complicanze

della gravidanza o di persistenti forme morbose che si pre-

sume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” è di

competenza esclusiva della ASL (

art. 17 T.U.

, comma 3, come

modificato dall’

art. 15 del D.L. n. 5/2012

, c.d. Decreto Semplifi-

cazioni). La lavoratrice, in detti casi, dovrà pertanto presentare

domanda alla ASL territoriale di competenza.

La procedura di interdizione anticipata “quando le condizioni di

lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della

donna e del bambino” e quando la “lavoratrice non possa essere

spostata ad altre mansioni” sono di competenza della Direzione

Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del lavoro del luogo di

residenza abituale, ove la lavoratrice deve presentare domanda.

La domanda può essere presentata di persona dalla lavora-

trice, tramite persona diversa munita di delega ovvero tramite

il servizio postale mediante Raccomandata A/R, in quest’ul-

timo caso il tempo di rilascio dell’autorizzazione è più lungo.