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VORREI SAPERE 8

Vorrei

Sapere

8

Segue  >  Congedi di maternità e paternità

congedo di paternità facoltativo:

massimo

2 giorni

anche

non continuativi entro il quinto mese dalla data del parto a

fronte della rinuncia della madre ad altrettanti giorni di con-

gedo obbligatorio,

(retribuiti al 100% dall’Inps.)

da richiedere

con un anticipo di almeno 15 giorni

.

Come se ne beneficia?

• La

lavoratrice

deve presentare al datore di lavoro il certifi-

cato medico con l’indicazione della data presunta del parto

(la data fa testo, anche in caso di errore di previsione);

• il

lavoratore

deve presentare al proprio datore di lavoro op-

portuna documentazione attestante la morte o la grave in-

fermità della madre, l’abbandono da parte della madre o

l’affidamento esclusivo al padre.

Al rilascio dei certificati sono abilitati: gli ufficiali sani-

tari, i medici condotti, i medici convenzionati con l’ASL.

Qual è

il trattamento

economico

e normativo?

La lavoratrice

(e/o in alternativa il lavoratore) ha diritto da

parte dell’Ente Previdenziale ad una indennità giornaliera pari

all’

80%

della retribuzione per tutto il periodo dell’astensione

obbligatoria.

I contratti del settore prevedono, per la lavoratrice, l’integra-

zione fino al raggiungimento del

100%

della retribuzione go-

duta in servizio.

La lavoratrice

(e/o in alternativa il lavoratore) ha diritto all’ac-

credito figurativo utile per la pensione

(100%).

Nei periodi di astensione obbligatoria matura l’anzianità

di servizio ai fini:

• degli scatti di anzianità;

• degli automatismi;

• della tredicesima mensilità;

• delle ferie;

• del premio aziendale.

Benché alcuni testi contrattuali facciano riferimento alla

sola lavoratrice l’integrazione si applica anche al padre

lavoratore, qualora usufruisca del congedo di paternità.