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VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
Segue > Congedi di maternità e paternità
•
congedo di paternità facoltativo:
massimo
2 giorni
anche
non continuativi entro il quinto mese dalla data del parto a
fronte della rinuncia della madre ad altrettanti giorni di con-
gedo obbligatorio,
(retribuiti al 100% dall’Inps.)
da richiedere
con un anticipo di almeno 15 giorni
.
Come se ne beneficia?
• La
lavoratrice
deve presentare al datore di lavoro il certifi-
cato medico con l’indicazione della data presunta del parto
(la data fa testo, anche in caso di errore di previsione);
• il
lavoratore
deve presentare al proprio datore di lavoro op-
portuna documentazione attestante la morte o la grave in-
fermità della madre, l’abbandono da parte della madre o
l’affidamento esclusivo al padre.
Al rilascio dei certificati sono abilitati: gli ufficiali sani-
tari, i medici condotti, i medici convenzionati con l’ASL.
Qual è
il trattamento
economico
e normativo?
La lavoratrice
(e/o in alternativa il lavoratore) ha diritto da
parte dell’Ente Previdenziale ad una indennità giornaliera pari
all’
80%
della retribuzione per tutto il periodo dell’astensione
obbligatoria.
I contratti del settore prevedono, per la lavoratrice, l’integra-
zione fino al raggiungimento del
100%
della retribuzione go-
duta in servizio.
La lavoratrice
(e/o in alternativa il lavoratore) ha diritto all’ac-
credito figurativo utile per la pensione
(100%).
Nei periodi di astensione obbligatoria matura l’anzianità
di servizio ai fini:
• degli scatti di anzianità;
• degli automatismi;
• della tredicesima mensilità;
• delle ferie;
• del premio aziendale.
Benché alcuni testi contrattuali facciano riferimento alla
sola lavoratrice l’integrazione si applica anche al padre
lavoratore, qualora usufruisca del congedo di paternità.