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FIRST-CISL

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Le Norme Contrattuali

e la Legge

È possibile usufruire

dei permessi da parte

di più lavoratori per

l’assistenza della

stessa persona con

disabilità grave?

no,

il riformulato art 33, comma 3 della L.104/92, previsto nella

L. 183/2010, introduce infatti il concetto del

referente unico

per l’assistenza

alla stessa persona

con disabilità grave

.

L’unica deroga è concessa nel caso di genitori anche

adottivi, di figli con disabilità grave i quali possono usu-

fruire dei permessi, sempre nel limite dei tre giorni, al-

ternativamente. (cfr. scheda).

È richiesta la condizio-

ne di “convivenza” con

il familiare con disabi-

lità grave per benefi-

ciare dei permessi?

no,

lo ha chiarito definitivamente la L. 183/2010.

È richiesta la “conti-

nuità ed esclusività”

dell’assistenza del

familiare con disabi-

lità grave per benefi-

ciare dei permessi?

no,

lo ha stabilito la L. 183/2010.

Quali sono

le agevolazioni

normative

per i genitori

lavoratori, anche

adottivi o affidatari

di figli minori

con disabilità

grave non ricoverati

a tempo pieno?

Il

prolungamento del congedo parentale (astensione facol-

tativa post-partum) entro il dodicesimo anno d’età del fi-

glio (ovvero entro dodici anni dall’entrata in famiglia del

minore adottato o affidato),

per un periodo massimo di 3

anni, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale,

in misura continuativa o frazionata, con il

riconoscimento di

un trattamento economico pari al 30% della retribuzione

;

tale congedo, spetta alternativamente ad entrambi i genitori

qualora entrambi siano lavoratori dipendenti e comunque

anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga,

lavoratore autonomo), a condizione che il bambino non sia ri-

coverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che,

in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

in alternativa, entro il terzo anno di vita del figlio:

2

(due)

ore di riposo giornaliero retribuito

che si riducono

ad una sola ora in caso di prestazione lavorativa

inferiore

alle 6 ore giornaliere

;

3

(tre)

giorni di permesso mensile retribuito

fruibili dalla

nascita del figlio, anche in maniera continuativa (novità in-

trodotta dalla L. 183/2010).