FIRST-CISL
149
Le Norme Contrattuali
e la Legge
È possibile usufruire
dei permessi da parte
di più lavoratori per
l’assistenza della
stessa persona con
disabilità grave?
no,
il riformulato art 33, comma 3 della L.104/92, previsto nella
L. 183/2010, introduce infatti il concetto del
referente unico
per l’assistenza
alla stessa persona
con disabilità grave
.
L’unica deroga è concessa nel caso di genitori anche
adottivi, di figli con disabilità grave i quali possono usu-
fruire dei permessi, sempre nel limite dei tre giorni, al-
ternativamente. (cfr. scheda).
È richiesta la condizio-
ne di “convivenza” con
il familiare con disabi-
lità grave per benefi-
ciare dei permessi?
no,
lo ha chiarito definitivamente la L. 183/2010.
È richiesta la “conti-
nuità ed esclusività”
dell’assistenza del
familiare con disabi-
lità grave per benefi-
ciare dei permessi?
no,
lo ha stabilito la L. 183/2010.
Quali sono
le agevolazioni
normative
per i genitori
lavoratori, anche
adottivi o affidatari
di figli minori
con disabilità
grave non ricoverati
a tempo pieno?
Il
prolungamento del congedo parentale (astensione facol-
tativa post-partum) entro il dodicesimo anno d’età del fi-
glio (ovvero entro dodici anni dall’entrata in famiglia del
minore adottato o affidato),
per un periodo massimo di 3
anni, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale,
in misura continuativa o frazionata, con il
riconoscimento di
un trattamento economico pari al 30% della retribuzione
;
tale congedo, spetta alternativamente ad entrambi i genitori
qualora entrambi siano lavoratori dipendenti e comunque
anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga,
lavoratore autonomo), a condizione che il bambino non sia ri-
coverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che,
in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
in alternativa, entro il terzo anno di vita del figlio:
•
2
(due)
ore di riposo giornaliero retribuito
che si riducono
ad una sola ora in caso di prestazione lavorativa
inferiore
alle 6 ore giornaliere
;
•
3
(tre)
giorni di permesso mensile retribuito
fruibili dalla
nascita del figlio, anche in maniera continuativa (novità in-
trodotta dalla L. 183/2010).