146
VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
Segue > Tutela dell’handicap: diritti – permessi - congedi
e per i “grandi
invalidi di guerra
o equiparati”?
È sufficiente la presentazione dell’attestato di pensione rila-
sciato dal Ministero del Tesoro o di copia del decreto conces-
sivo della pensione o di assegno temporaneo di guerra per
lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza asse-
gno di super invalidità.
Cosa si intende
per “ricovero
a tempo pieno”?
L’Inps con apposita circolare n. 155 del 3/12/2010 chiarisce che
per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ven-
tiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche
o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
La legge prevede age-
volazioni lavorative
per l’handicap in
situazione di gravità?
Si
.
Quali sono i soggetti
aventi diritto?
• I
genitori lavoratori
, anche adottivi o affidatari (ricompren-
dendo anche le “coppie di fatto”) di figli
sia minori che mag-
giorenni
con disabilità grave, non ricoverati a tempo pieno
in istituto;
• il
lavoratore dipendente
che assiste il
coniuge
, o
parente
o
affine entro il secondo grado
, con disabilità grave, non
ricoverato a tempo pieno in istituto;
• il
lavoratore dipendente disabile
in situazione di gravità.
esistono eccezioni
al “ricovero a tempo
pieno”?
Si,
nei seguenti casi:
• interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del di-
sabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della strut-
tura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente
certificate (cfr. msg. Inps n. 14480 del 28/5/2010);
• ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità
per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura
ospedaliera la necessità di assistenza da parte di un fami-
liare (circ. Inps n. 155 del 3/12/2010);
• ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità
in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a
breve termine (circ. Inps n. 155 del 3/12/2010);
• ricovero a tempo pieno di un
minore
con disabilità grave per
il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospe-
daliera
la necessità di assistenza da parte di un genitore
(circ. Inps n. 155 del 3/12/2010).