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FIRST-CISL

151

Le Norme Contrattuali

e la Legge

“riposi orari giornalieri”

(parte 2)

Chi ne ha diritto?

I genitori, anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto (es

lavoratore autonomo, casalinga etc.) fino

a tre anni di età del

bambino.

Quando può essere

utilizzato?

Può essere utilizzato solo al momento in cui termina il periodo

massimo di congedo parentale

teoricamente

usufruibile da

ogni genitore

anche qualora non sia stato interamente uti-

lizzato.

C’è cumulabilità con

le altre agevolazioni

lavorative?

no,

infatti, la fruizione da parte di genitori dell’agevolazione in

oggetto, rispetto ai tre giorni di permesso mensili ed ai riposi

giornalieri, deve intendersi

alternativa e non cumulativa.

È cumulabile con

il congedo parentale

e con il permesso

malattia del figlio,

eventualmente

usufruiti da parte

dell’altro genitore?

Si.

È retribuito?

Si,

viene riconosciuto infatti per tutto il periodo dei

3 anni

un’indennità economica pari al

30%

della retribuzione fino a

dodici anni di vita del bambino

.

È utile ai fini della

maturazione delle

ferie e delle gratifiche

contrattuali (esempio

13°sima, vaP)?

no.

È utile ai fini dell’an-

zianità di servizio?

Si.

È utile ai fini

previdenziali?

Si,

essendo coperto da contribuzione figurativa (art. 8 L.155/81).