FIRST-CISL
151
Le Norme Contrattuali
e la Legge
“riposi orari giornalieri”
(parte 2)
Chi ne ha diritto?
I genitori, anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto (es
lavoratore autonomo, casalinga etc.) fino
a tre anni di età del
bambino.
Quando può essere
utilizzato?
Può essere utilizzato solo al momento in cui termina il periodo
massimo di congedo parentale
teoricamente
usufruibile da
ogni genitore
anche qualora non sia stato interamente uti-
lizzato.
C’è cumulabilità con
le altre agevolazioni
lavorative?
no,
infatti, la fruizione da parte di genitori dell’agevolazione in
oggetto, rispetto ai tre giorni di permesso mensili ed ai riposi
giornalieri, deve intendersi
alternativa e non cumulativa.
È cumulabile con
il congedo parentale
e con il permesso
malattia del figlio,
eventualmente
usufruiti da parte
dell’altro genitore?
Si.
È retribuito?
Si,
viene riconosciuto infatti per tutto il periodo dei
3 anni
un’indennità economica pari al
30%
della retribuzione fino a
dodici anni di vita del bambino
.
È utile ai fini della
maturazione delle
ferie e delle gratifiche
contrattuali (esempio
13°sima, vaP)?
no.
È utile ai fini dell’an-
zianità di servizio?
Si.
È utile ai fini
previdenziali?
Si,
essendo coperto da contribuzione figurativa (art. 8 L.155/81).