150
VORREI SAPERE 8
Vorrei
Sapere
8
Segue > Tutela dell’handicap: diritti – permessi - congedi
dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio:
• a
3
(tre)
giorni di permesso mensile retribuito
di cui al p. 3.
Si sottolinea che la fruizione delle agevolazioni di cui ai punti
1) e 2) ed il prolungamento del congedo parentale devono in-
tendersi alternativi e non cumulativi nell’arco del mese. Per-
tanto nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche
alternativamente, abbiano, per es beneficiato di uno o più
giorni di permesso di cui al p. 2, gli stessi non potranno usu-
fruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o
del prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo,
nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche
alternativamente, del prolungamento del congedo parentale
o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini
aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto
in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.
indipendentemente dall’età del figlio ed in qualsiasi mo-
mento:
• un
congedo straordinario retribuito
della durata
mas-
sima di due anni.
il nuovo dettato normativo ha previsto inoltre che, per
l’assistenza di un minore di età inferiore a 3 anni, in al-
ternativa ai genitori, possono beneficiare dei permessi
lavorativi anche i parenti o gli affini aventi diritto, sem-
pre nel limite dei tre giorni mensili.
“Prolungamento congedo parentale”
(parte 1)
Chi ne ha diritto?
I genitori di un minore con handicap grave, anche nel caso in
cui l’altro non ne abbia diritto (es lavoratore autonomo, casa-
linga etc.),
entro il compimento del dodicesimo anno di vita
del bambino.
Qual è la durata?
Periodo massimo di tre anni
, ricomprendendo in tale arco
di tempo anche i giorni fruiti a titolo di congedo parentale or-
dinario.
Come può essere
utilizzato?
In maniera
continuativa o frazionata, alternativamente
da
parte di ciascun genitore, nel caso entrambi lavoratori dipendenti.